Appeal Dismissal for Untimely Filing in Bankruptcy Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision which dismissed their bankruptcy application against a debtor for failing to pay a required procedural advance fee, a dismissal that was based on the applicant's failure to pay this fee despite being ordered to do so. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on August 9, 2016, against a decision formally served on June 17, 2016, rendering the appeal manifestly untimely given the ten-day deadline for such matters in summary proceedings concerning bankruptcy, regardless of the appellant's claims regarding non-receipt of the order or extension requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissal for Untimely Filing in Bankruptcy Proceeding: The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on August 9, 2016, against a decision formally served on June 17, 2016, rendering the appeal manifestly untimely given the ten-day deadline for such matters in summary proceedings concerning bankruptcy, regardless of the appellant's claims regarding non-receipt of the order or extension requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court applied this article to impose the court fee on the losing party (RE 1).
Testo completo
Incarto n. 14.2016.166 · Lugano 19 settembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2016.1375 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2016 da
RE 1 contro
CO 1 Lugano
giudicando sul reclamo del 9 agosto 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 18 marzo 2016 la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’CO 1 per il mancato pagamento di fr. 17'989.65 più interessi e spese;
che statuendo con decisione 16 giugno 2016 il Pretore ha respinto l’istanza (*recte:* l’ha dichiarata irricevibile) poiché l’istante non ha versato l’anticipo delle spese processuali presunte della Pretura e dell’ufficio dei fallimenti, stabilite in fr. 1'000.– con ordinanza del 12 maggio 2016, entro il termine di dieci giorni impartitole;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2016 facendo valere di non avere ricevuto la predetta ordinanza e di avere
ottenuto una proroga del termine per versare l’anticipo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che presentato soltanto il 9 agosto 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 già il 17 giugno (tracciamento EasyTrack dell’invio n. __________), in concreto il reclamo è manifestamente tardivo e pertanto irricevibile;
che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile poiché tardivo.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
3. Notificazione a:
–; –;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).