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14.2016.166 • TRAC TI 14.2016.166 Generato dall'IA

Appeal Dismissal for Untimely Filing in Bankruptcy Proceeding

Numero d'incarto 14.2016.166
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision which dismissed their bankruptcy application against a debtor for failing to pay a required procedural advance fee, a dismissal that was based on the applicant's failure to pay this fee despite being ordered to do so. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on August 9, 2016, against a decision formally served on June 17, 2016, rendering the appeal manifestly untimely given the ten-day deadline for such matters in summary proceedings concerning bankruptcy, regardless of the appellant's claims regarding non-receipt of the order or extension requests.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissal for Untimely Filing in Bankruptcy Proceeding: The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on August 9, 2016, against a decision formally served on June 17, 2016, rendering the appeal manifestly untimely given the ten-day deadline for such matters in summary proceedings concerning bankruptcy, regardless of the appellant's claims regarding non-receipt of the order or extension requests.

Parole chiave

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deposito tardivo procedura di fallimento termine processuale perentorio proroga tardiva del termine disdetta tardiva precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The court applied this article to impose the court fee on the losing party (RE 1).

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.166 · Lugano 19 settembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2016.1375 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2016 da

RE 1 contro

CO 1 Lugano

giudicando sul reclamo del 9 agosto 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2016 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di ese­cuzione di Lugano, il 18 marzo 2016 la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’CO 1 per il mancato pagamento di fr. 17'989.65 più interessi e spese;

che statuendo con decisione 16 giugno 2016 il Pretore ha respinto l’istanza (*recte:* l’ha dichiarata irricevibile) poiché l’istante non ha versato l’anticipo delle spese processuali presunte della Pretura e dell’ufficio dei fallimenti, stabilite in fr. 1'000.– con ordinanza del 12 maggio 2016, entro il termine di dieci giorni impartitole;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2016 facendo valere di non avere ricevuto la predetta ordinanza e di avere

ottenuto una proroga del termine per versare l’anticipo;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

che presentato soltanto il 9 agosto 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 già il 17 giugno (tracciamento Easy­Track dell’invio n. __________), in concreto il reclamo è manifestamente tardivo e pertanto irricevibile;

che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile poiché tardivo.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

–; –;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).