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14.2016.163 • TRAC TI 14.2016.163 Generato dall'IA

Alimony Enforcement Opposition Dismissed for Untimely Extension Request

Numero d'incarto 14.2016.163
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual opposed an enforcement order for alimony payments but failed to submit written observations by the extended deadline, which had been granted for only 30 days despite a request for a longer extension citing severe health issues supported by a medical certificate detailing psychological impairment affecting lucidity and capacity to handle legal matters. The appellate court dismissed the subsequent appeal, ruling that the request for a further extension within the appeal was untimely, as a new request for an extension must be made before the existing deadline expires, and a second extension in summary proceedings is generally inadmissible, rendering the initial rejection of the opposition final.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 253 CPC; Alimony Enforcement Opposition Dismissed for Untimely Extension Request: The appellate court dismissed the subsequent appeal, ruling that the request for a further extension within the appeal was untimely, as a new request for an extension must be made before the existing deadline expires, and a second extension in summary proceedings is generally inadmissible, rendering the initial rejection of the opposition final.

Parole chiave

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proroga tardiva del termine autorizzazione all’esecuzione opposizione ordine di pagamento divorzio su richiesta comune godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 96 III 50
2 LEF), il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 2 agosto 2016 (DTF 96 III 50 consid.
DTF 142 III 417
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 320 CPC

This article is implicitly used as the ground for rejecting the appeal, as the court deemed the new evidence inadmissible, a matter governed by Art. 320 CPC, which restricts what can be challenged in the appeal.

art. 144 cpv. 2 CPC

Used to rule on the inadmissibility of the appellant's request for a second extension of time as it was considered late.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to decide that the costs of the current judgment follow the outcome of the case (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.163 · Lugano 1 dicembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 6 maggio 2016 da

CO 1, contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 5 agosto 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 luglio 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 marzo 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 1'685.– oltre agli interessi del 5% dal 4 dicembre 2015, di fr. 1'185.– oltre agli interessi del 5% dal 5 gennaio 2016 e di fr. 1'185.– oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2016,

indicando quali titoli di credito rispettivamente gli *“alimenti e assegni figli dicembre 2015”*, gli “*alimenti* *di gennaio”* e quelli di “*febbraio 2016”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 maggio 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

C. Nel termine impartitogli dal Giudice di pace per la presentazione di osservazioni

scritte, il 25 maggio RE 1 ha formulato una richiesta di proroga “*di almeno due mesi a causa della* *[sua]* *grave situazione di salute*”, producendo a giustificazione della stes­sa un certificato medico del

19 aprile 2016 con cui il dr. __________ C__________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, attesta che il suo paziente “*presenta attualmente uno scompenso psichico di registro affettivo*”, concludendo che questa “*problematica psicopatologica”* lo rende, tra l’altro, “*totalmente incapace di far fronte con lucidità, determinazione, coerenza, lungimiranza e ponderazione agli impegni inerenti la procedura di divorzio in corso e ad altre pratiche ad essa collegate*”. In parziale accoglimento di tale richiesta, il 9 giugno 2016 il Giudice di pace ha prorogato di 30 giorni il termine per presentare le osservazioni, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, egli avrebbe statuito in base all’istanza e alla documentazione prodotta. Il convenuto è rimasto silente. Il 21 giugno 2016, il primo giudice ha respinto la richiesta della procedente di ricevere una copia del suddetto certificato medico.

D. Statuendo con decisione del 26 luglio 2016, il Giudice di pace ha “parzialmente” (in realtà integralmente) accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante. La decisione sulle spese esecutive, non menzionate nell’istanza, è stata lasciata all’ufficio d’esecu­­zione.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2016 per ottenere l’assegnazione

di un ulteriore termine fino al 31 ottobre 2016 entro il quale inoltrare le sue osservazioni all’istanza, così da potersi “*adeguatamente difendere*” siccome “*la malattia non è guarita*”. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta il 30 luglio 2016 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 2 agosto 2016 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto venerdì 12 agosto 2016. Presentato il 5 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). È dunque inammissibile il certificato medico del 14 giugno 2016 che RE 1 pretende di produrre per la prima volta col reclamo. Comunque sia, tale documento – come si vedrà – è irrilevante ai fini del presente giudizio.

2. A

giustificazione della sua richiesta di proroga RE 1 invoca il fatto che “*la malattia non è guarita*”, una delle sue cause riguardando proprio la questione dei contributi

alimentari a seguito del divorzio, e fa valere di aver già “*provato ad entrare nel merito della replica* *[recte: risposta] senza averne la forza di arrivare

alla fine*”.

2.1 Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Qualora, come nel caso specifico, il giudice abbia scelto la seconda soluzione impartendo al convenuto un termine per inoltrare osservazioni scritte, esso può essere prorogato per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). Ove non sia manifestamente infondata, tardiva o abusiva, l’inoltro dell’istanza di proroga sospende automaticamente il termine assegnato al richiedente (cfr. Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 7 ad art. 144 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 144 CPC).

2.2 Nella fattispecie RE 1 non ha chiesto una nuova proroga entro la scadenza, di 30 giorni, di quella concessagli dal Giudice di pace con decisione del 9 giugno 2016. Eppure una nuova domanda di proroga appariva alla sua portata, dal momento ch’egli è riuscito a formulare la prima domanda di proroga, l’e-­mail trasmessa al Giudice di pace il 2 agosto 2016 e il reclamo in esame. La richiesta di protrazione formulata con il reclamo è pertanto tardiva (art. 144 cpv. 2 CPC) e di conseguenza inammissibile, per tacere del fatto che nella procedura sommaria è in linea di massima esclusa una seconda proroga (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 20 ad art. 144 CPC).

2.3 A scanso di equivoci sia precisato che la domanda di ricusa del giudice del divorzio, che il reclamante afferma di avere formulato nel mese di aprile 2016, non è di rilievo nella causa in rassegna, poiché la decisione cautelare, emessa dallo stesso giudice, sulla quale si fonda l’istanza risale già al 1° dicembre 2014. Orbene, RE 1 non allega di avere impugnato tale sentenza. In ogni caso è noto a questa Camera ch’egli ha appena ritirato l’ap­­pello contro la decisione che aveva respinto l’istanza di ricusa (decreto di stralcio della prima Camera civile del Tribunale d’ap­­pello 11.2016.115 del 24 novembre 2016).

3. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'055.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).