Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2016.149 • TRAC TI 14.2016.149 Generato dall'IA

Debt Acknowledgment Enforcement Appeal Dismissed for Untimely Claims and Lack of Jurisdiction

Numero d'incarto 14.2016.149
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an enforcement action to recover CHF 40,000 based on a debt acknowledgment related to a share purchase agreement, the lower court granted the provisional setting aside of the debtor's objection to the enforcement order. The debtor appealed, seeking an investigation based on post-contract facts and legal assistance to file a criminal complaint for fraud, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically address the lower court's reasoning regarding the untimeliness of alleging defects and the failure to substantiate claims, further noting the appellate court's lack of criminal jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Debt Acknowledgment Enforcement Appeal Dismissed for Untimely Claims and Lack of Jurisdiction: The debtor appealed, seeking an investigation based on post-contract facts and legal assistance to file a criminal complaint for fraud, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically address the lower court's reasoning regarding the untimeliness of alleging defects and the failure to substantiate claims, further noting the appellate court's lack of criminal jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione riconoscimento di debito spese di procedura incompetenza per materia contratto di compravendita esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 138 III 375
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 320 CPC

The court used this article to justify the inadmissibility of the appeal based on the reviewable grounds.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article governs the imposition of procedural costs, which the court decided not to collect.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

This article is cited to determine the possibility of appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This article is cited in relation to the threshold for appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section, determining the deadline for appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section, concerning the suspension of appeal deadlines during judicial recesses.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2016.149 · Lugano 26 settembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2016.1713 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 aprile 2016 da

CO 1 (patrocinato dall’ PA 1,) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 23 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 giugno 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 febbraio 2015, indicando quale titolo di credito *“il mancato pagamento integrale dell’importo dovuto a seguito della compravendita delle azioni della spett. A. __________ SA, secondo contratto/riconoscimento di debito del 06.02.2014”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 aprile 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 7 giugno 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta. Nella replica e nella duplica le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

C. Statuendo con decisione 13 giugno 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 giugno 2016 chiedendo l’apertura di un’inchiesta sulla base dei fatti emersi dopo la firma del contratto del 6 febbraio 2014 e l’assistenza di un legale allo scopo d’inoltrare una denuncia penale contro l’escutente per truffa aggravata e frode. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, i documenti prodotti dall’escusso per la prima volta con il reclamo sono pertanto irricevibili e non possono essere presi in considerazione. Il reclamante, d’altronde, non si è minimamente confrontato con l’argomentazione del Pretore, limitandosi a ribadire che i difetti da lui denunciati gli sono stati nascosti volontariamente e che i bilanci gli sarebbero stati consegnati solo nell’agosto del 2015. Non spende invece una parola sugli appunti del primo giudice secondo cui egli non ha reso in alcun modo verosimile l’esistenza dei difetti asseriti né la tempestività della loro notifica. Il reclamante non contesta poi che la lettera dell’avv. __________ (doc. F), in cui vengono segnalati i pretesi difetti, è posteriore di oltre un anno alla conclusione del contratto né che gli stessi (cattivo stato e malfunzionamento delle macchine, sporcizia e stato pietoso dell’officina, non conformità dell’impianto elettrico alle norme, fatture non pagate ecc.) erano immediatamente riconoscibili e sarebbero dunque dovuti essere segnalati tosto scoperti. Egli neppure tenta di contrastare l’accer­­tamento del Pretore per cui egli era presente in ditta già dal giugno del 2013 né che avrebbe potuto chiedere i bilanci o far eseguire una verifica contabile già prima della conclusione del contratto. Il reclamo si rivela così inammissibile, come pure la sua richiesta di apertura di “un’inchiesta” e di concessione dell’assi­­stenza giudiziaria gratuita in vista della presentazione di una denuncia penale nei confronti dell’escutente per truffa aggravata e frode, poiché la Camera non ha alcuna competenza in materia penale.

2. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (contro il quale sono stati rilasciata numerosi attestati di carenza di beni per importi rilevanti) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Nella misura in cui la domanda di assistenza giudiziaria dovesse essere stata formulata anche per la procedura in esame, essa deve pertanto essere considerata senza oggetto. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 40'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).