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14.2016.145 • TRAC TI 14.2016.145 Generato dall'IA

Appeal Regarding Enforcement Order Based on Unproven Debt Maturity

Numero d'incarto 14.2016.145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant contested a lower court's provisional rejection of their opposition to an execution order stemming from an alleged personal loan, arguing their right to be heard was violated because they were not given the claimant's reply before the decision was issued, and further arguing on the merits that the creditor failed to prove the claim was due, as the acknowledgement only confirmed the loan's existence without establishing an immediate obligation to repay or proper notice according to applicable contract law. The appellate court agreed that the right to be heard was violated but proceeded to rule on the merits itself, ultimately finding that since the creditor did not prove the maturity of the debt (a requirement for provisional rejection under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act), the appeal was granted, the provisional rejection of opposition was reversed, and the claimant's application was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 82 LEF; Appeal Regarding Enforcement Order Based on Unproven Debt Maturity: The appellate court agreed that the right to be heard was violated but proceeded to rule on the merits itself, ultimately finding that since the creditor did not prove the maturity of the debt (a requirement for provisional rejection under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act), the appeal was granted, the provisional rejection of opposition was reversed, and the claimant's application was dismissed.

Parole chiave

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credito in esecuzione autorizzazione all’esecuzione diritto di risposta diritto delle obbligazioni proposta di giudizio legittimazione a ricorrere Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo. Esigibilità. Prova della disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applica­­zione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applica­­zione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 253 CPC
La Camera ha già avuto modo di ricordare che in procedura sommaria non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica orali (art. 253 CPC a contrario).
Art. 327 cpv. 3 lett. a CPC
La sanzione di tale violazione ne sarebbe l’annul­­lamento e il rinvio della causa al Giudice di pace per nuovo giudizio dopo avere dato l’occasione all’escusso di esprimersi sulla replica (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

Giurisprudenza citata

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DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 139 III 301
1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 cpv. 1 LEF

The main ground for reformulating the lower court's decision is the lack of proof of the claim's exigibility, which is a requirement under this article for provisional rejection of opposition.

art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

Cited to justify the appellate body ruling on the merits directly instead of remanding the case due to the appellant not requesting further factual investigation.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that legal costs follow the event (soccombenza).

art. 48 OTLEF

Used for the calculation/application of the procedural fee for the appellate decision.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used for the calculation/application of the procedural fee for the appellate decision.

art. 11 cpv. 1-2 RTar

Applied regarding the determination of reimbursements (ripetibili) for the appellate decision.

art. 96 CPC

Cited as the provision that refers to the determination of reimbursements (ripetibili) in this context.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.145 · Lugano 21 novembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 7 marzo 2016 da

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 giugno 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'283.15 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2012, indicando quale titolo di credito il *“prestito personale del 10.2012 di euro 3000.00”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 marzo 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 aprile 2016. Nella sua replica del 2 maggio 2016 l’istante a postulato la conferma della sua domanda.

C. Statuendo con decisione del 13 giugno 2016, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente al capitale senza gli interessi, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 giugno 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’accertamento della sua nullità per violazione del suo diritto di essere sentito e nel merito la conferma dell’opposizione. Con ordinanza del 24 giugno 2016 il presidente della Camera ha concesso effetto

sospensivo all’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 27 luglio 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 14 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC) ed esamina solo le censure sollevate dal reclamante poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applica­­zione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato quale valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione una e-mail del 3 giugno 2016, in cui l’escusso ricorda di avere un sospeso con l’escutente per un aiuto personale ricevuto dal lui, e il verbale d’udienza della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud dell’11 novembre 2015, in cui lo stesso convenuto ha affermato che l’istante l’aveva aiutato finanziariamente nell’ottobre del 2012 concedendogli un prestito di € 3'000.–, non ancora restituito a quella data. Il primo giudice non ha invece esteso il rigetto agli interessi di mora del 5% pretesi dall’escutente, ritenendo che non potevano essere né riconosciuti né dovuti *“nel contesto di prestito personale a titolo di amicizia”*.

3.1 Nel reclamo RE 1 si duole che la replica presentata dall’istante in prima sede gli è stata comunicata solo con la sentenza impugnata, ciò che costituisce ai suoi occhi una palese violazione del proprio diritto di essere sentito e determina la nullità della sentenza. Nel merito, il reclamante sostiene che nella dichiarazione presa in considerazione dal primo giudice egli ha semmai confermato l’esistenza di un prestito ma non di un debito. Inoltre – egli prosegue – il tenore letterale dell’email del 3 giugno 2013 non lascia dubbi sul fatto che un’eventuale e comunque contestata restituzione sia condizionata alla definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti, ciò che pregiudica l’esigibilità del credito. In margine RE 1 contesta anche la validità della procura prodotta dal patrocinatore dell’istante e l’importo del capitale per cui il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione, che sarebbe di fr. 3'000.– e non di fr. 3'283.15.

3.2 Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta che il diritto di essere sentito del reclamante sia stato leso, poiché egli non allega né chiede di allegare alcun fatto nuovo né di produrre alcun altro documento, ciò che del resto egli non avrebbe potuto fare nemmeno in prima istanza, poiché la replica non conteneva argomentazioni o mezzi di prova nuovi. A suo parere risulterebbe quindi chiaramente sproporzionato annullare la sentenza impugnata per ragioni di forma a suo giudizio del tutto ininfluenti.

4. La Camera ha già avuto modo di ricordare che in procedura sommaria non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica orali (art. 253 CPC a contrario). Stante il diritto delle parti di essere sentite, tuttavia, ogni atto processuale di una parte dev’essere comunicato all’altra prima dell’emanazione della sentenza per consentirle, se lo ritiene necessario, di formulare spontaneamente osservazioni entro un breve termine (di 10 giorni al massimo). Ove eccezionalmente il giudice impartisca un termine all’istante per presentare una replica alle osservazioni del convenuto e che la replica venga effettivamente presentata entro il termine assegnato, il principio di parità di trattamento delle parti gli impone d’impartire al convenuto un termine per inoltrare un’eventuale duplica (sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1).

4.1 Nel caso specifico non è dubbio che il diritto di essere sentito del reclamante è stato violato per avere il primo giudice omesso di comunicargli la replica dell’istante prima di notificargli la sentenza impugnata. La sanzione di tale violazione ne sarebbe l’annul­­lamento e il rinvio della causa al Giudice di pace per nuovo giudizio dopo avere dato l’occasione all’escusso di esprimersi sulla replica (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

4.2 Sennonché il reclamante non postula tale rinvio ma chiede invece alla Camera, senza alludere al carattere subordinato della sua richiesta, di statuire sul merito della causa e di confermare la sua opposizione. Egli non pretende d’altronde di dover allegare fatti nuovi o produrre nuovi mezzi di prova, e neppure di voler completare le sue argomentazioni di merito. In queste circostanze, la Camera può dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), esercizio che si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interes­­se delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3).

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di provare la qualità di titolo di rigetto della documentazione da lui prodotta, ma pure di dimostrare, con documenti, l’e­­sigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’e­­secuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art.

82 LEF, con rif.).

5.1 Nella fattispecie, l’escusso ha firmato il verbale dell’udienza del 16 novembre 2015 dinanzi alla Pretura di Mendrisio-Nord (doc. C) in cui ha dichiarato, con riferimento all’e-mail del 3 giugno 2013 (doc. B), che *“a suo tempo (ottobre 2012) il signor CO 1 mi aveva aiutato finanziariamente concedendomi un prestito di Euro 3'000.–-. A tutt’oggi non ho restituito questo prestito”*. Se non si può seriamente negare che con tale dichiarazione il reclamante ha riconosciuto di avere ricevuto dall’escutente € 3'000.– a titolo di prestito, somma che per natura dev’essere restituita (neppure lui si azzarda a pretendere che si tratti di donazione), è giocoforza constatare ch’egli non ha dichiarato di essere tenuto a restituirlo seduta stante né risulta dagli atti che le parti abbiano convenuto un dato termine di restituzione o di disdetta. Neppure si può dedurre ciò dalla nota e-mail, in cui al contrario egli accenna alla necessità di sistemare *“le molteplici questioni che ancora sono in sospeso”*.

5.2 Ora, CO 1 non ha dimostrato, ove si applichi il diritto svizzero, di avere disdetto il prestito (*recte:* il mutuo, trattandosi di consegna di denaro) almeno sei settimane prima dell’introduzio­­ne dell’esecuzione (art. 318 CO) né, ove il mutuo sia retto dal diritto italiano, di avere ottenuto dal giudice la fissazione di un termine per la restituzione (art. 1817 CCit.) antecedente all’avvio dell’esecuzione. In assenza di prova del carattere esigibile della pretesa posta in esecuzione, la sentenza impugnata si rivela in parte lesiva dell’art.

82 cpv. 1 LEF e va pertanto riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

6. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'283.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dall’istante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 300.– per ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE

1 fr. 280.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).