Inadmissibility of Appeal Regarding Executive Proceeding Challenge Due to Procedural Deficiencies
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned a challenge to a lower court's decision that definitively rejected an objection to an executive proceeding initiated to collect CHF 808 plus interest and fees, based on a prior cantonal court judgment. The appellate court found the appeal inadmissible because the initial appeal, filed in German, was cured by a subsequent, Italian-language submission that was deemed a new, untimely filing rather than a mere translation, violating procedural rules requiring documents in the official language; additionally, the appellant failed to properly address the contested decision, instead challenging the underlying judgment which was binding on the execution authorities.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo redatto in lingua italiana. Nuovo atto che manifestamente non è una semplice traduzione del reclamo. Irricevibilità
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning regarding the procedural failure that led to the inadmissibility of the second appeal.
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This article regarding insufficient motivation was cited in the reasoning that supported the inadmissibility ruling.
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This article was used to determine the amount of the court fee for the judgment.
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Testo completo
Incarto n. 14.2016.135 · Lugano 28 settembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 19 gennaio 2016 da
CO 1 (rappr. dalla RA 1, __________) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 aprile 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Canton __________ ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 808.– oltre agli interessi del 5% dal 4 novembre 2015 e di fr. 35.–, indicando quali titoli di credito una sentenza del tribunale cantonale *(Obergericht)* __________ *(“__________Entscheid vom 11.05.2015”)* e una tassa di richiamo *(“Mahngebuehren”)*.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 gennaio 2016 il Canton __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 marzo 2016, cui l’istante ha replicato con atto scritto del 1° aprile 2016, confermando le proprie conclusioni.
C. Statuendo con decisione 13 aprile 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 130.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 aprile 2016 redatto in tedesco. Con ordinanza 16
giugno 2016 il presidente della Camera ha impartito al reclamante un termine di dieci giorni, poi prorogato il 23 giugno fino al 30 giugno 2016, per ripresentare il reclamo in lingua italiana e in tre copie, avvertendolo che in caso di mancato ossequio del termine l’atto sarebbe stato considerato come non presentato in virtù dell’art. 132 cpv. 1 CPC. Il 30 giugno 2016 è pervenuto
alla Camera un (nuovo) reclamo inoltrato da RE 1 in lingua italiana, in cui ribadisce i motivi della propria opposizione e chiede la reiezione
della decisione dell’*Obergericht*. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 aprile 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 aprile, in concreto il (primo) reclamo è tempestivo mentre quello pervenuto alla Camera il 30 giugno – che come si vedrà non è una semplice traduzione del primo – è manifestamente tardivo.
1.2 Secondo l’art. 129 CPC procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ossia, per quanto riguarda il Ticino, in italiano (art. 8 LOG, RL 3.1.1.1). Gli atti processuali delle parti, sia di primo che di secondo grado, devono pertanto essere redatti o tradotti in lingua italiana. Nella fattispecie, l’atto trasmesso dal reclamante entro il termine, prorogato, impartitogli dal presidente della Camera manifestamente non è una semplice traduzione del reclamo
inoltrato il 21 aprile bensì una sua rielaborazione più lunga. Ora la *ratio legis* dell’art. 129 CPC esclude che
questa Camera sia tenuta a confrontare i due documenti per determinare quali parti dell’atto pervenuto alla Camera il 30 giugno sia da considerare una traduzione dell’atto del 21 aprile e quali parti invece non lo siano (v. per analogia in ambito di vigilanza la sentenza della CEF 15.2009.97 del 15 settembre 2009). Non avendo RE 1 dato correttamente seguito all’ordinanza del
16 giugno 2016, entrambi i reclami sono irricevibili, il primo perché è formalmente carente e il secondo siccome tardivo.
1.3 Per abbondanza, va rilevato che i reclami sarebbero comunque irricevibili per un altro motivo. RE 1, infatti, non si confronta con la decisione impugnata, ma si limita a criticare la sentenza 11 maggio 2015 dell’*Obergericht* argoviese prodotta dall’istante quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Non allega né dimostra di aver tempestivamente impugnato la sentenza argoviese e di averne ottenuto la sospensione dell’esecutività. Essa vincola così sia il Giudice di pace sia questa Camera, le autorità esecutive non essendo competenti per riesaminare e ancora meno per “rigettare” le sentenze di merito passate in giudicato. Il reclamo sarebbe quindi in ogni caso insufficientemente motivato giusta l’art.
321 cpv. 1 CPC (v. DTF 138 III 375 consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013 consid. 3.3) e di conseguenza inammissibile.
2. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo insorta in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 843.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).