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14.2016.12 • TRAC TI 14.2016.12 Generato dall'IA

Appeal on Provisional Rejection and Omitted Legal Fees Reimbursement

Numero d'incarto 14.2016.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant sought the reversal of a lower court's decision, which had granted the provisional rejection of an opposition to an executive writ but failed to rule on the appellant's request for reimbursement of legal fees (costs/indemnities). The appellate court, finding the original claim for costs omitted in the first instance decision, proceeded to rule on the matter directly for procedural economy, determining that the requested indemnity of approximately 134 (plus VAT), being well within the statutory limits for the small claim value and representing a minimal proportion of the lawyer's actual time expenditure, was reasonable and should be awarded against the opposing party, along with the costs of the appeal itself.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal on Provisional Rejection and Omitted Legal Fees Reimbursement: The appellate court, finding the original claim for costs omitted in the first instance decision, proceeded to rule on the matter directly for procedural economy, determining that the requested indemnity of approximately 134 (plus VAT), being well within the statutory limits for the small claim value and representing a minimal proportion of the lawyer's actual time expenditure, was reasonable and should be awarded against the opposing party, along with the costs of the appeal itself.

Parole chiave

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spese legali rimborso delle spese mancato versamento dell'anticipo spese utile legittimazione a ricorrere limiti legali Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CPC

Applied to determine that the costs of the appeal judgment follow the outcome (soccombenza).

art. 48 OTLEF

Cited to establish the amount of the court fee (tassa del giudizio) for the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.12 · Lugano 21 marzo 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella causa n. SO.2015.181 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 3 dicembre 2015 da

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 25 gennaio 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 708.50 e di fr. 141.50, indicando quali titoli di credito: *“1) Ripresa dell’ACB numero __________* *del Kantonales Konkursamt, __________, __________, data del 17.07.2009. Rechnung nr. 1288058 del 25.11.2008, 2) Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 dicembre 2015 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo con decisione 14 gennaio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 100.– senza assegnare alcuna indennità a favore della parte istante.

D. Contro il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 gennaio 2016 per ottenere l’assegnazione di fr. 124.– più IVA a titolo di ripetibili. Debitamente invitato a presentare osservazioni, CO 1 è di nuovo rimasto silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 gennaio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 15 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo omettendo, senza motivazione, di statuire sulla richiesta di ripetibili contenuta nell’istanza.

3. Nel reclamo l’RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar per le procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. La reclamante sostiene pertanto che nel caso specifico le ripetibili possono essere fissate tra fr. 21.25 e fr. 124.–, tenendo conto di tutti i fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel caso di *manifesta sproporzione* tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di conseguenza applicabile solo come “clausola di emergenza”.

Nella fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la catena di cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione ammonta ad almeno 2.1 ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 134.– (compresa l’IVA), tenuto conto della nota d’onorario e spese annessa all’istanza.

4. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv.

1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della

difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v.

anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del

30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).

4.1 Nel caso in esame il Giudice di pace ha omesso di determinarsi sulla domanda d’indennità per ripetibili formulata dall’istante. L’incarto gli andrebbe quindi retrocesso perché statuisca sulla questione. Da ciò però si prescinde siccome la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché per economia processuale e celerità è opportuno che la Camera si pronunci senza indugio sulla censura.

4.2 Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2 CPC).

a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e

fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti,

le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’am­piezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Nel caso specifico, avuto riguardo ad un valore litigioso di complessivi fr. 850.–, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 30.– (15% x 20% di fr. 850.–) e fr. 150.– (25% x 70% di fr. 850.–) arrotondati. Non risulta, d’altronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. In prima sede la procedente aveva rivendicato un’indennità di fr. 462.– per due ore di lavoro. Si potrebbe discutere se un mandato esauritosi in un’istanza di poche righe giustificasse ragionevolmente un dispendio di tempo di quel­l’ordine di grandezza. La questione può comunque essere lasciata indecisa visto che la reclamante chiede in questa sede la rifusione di soli fr. 134.– complessivi, che rappresentano circa una mez­z’ora di lavoro in base alla tariffa di fr. 220.–/ora risultante dalla nota d’onorario esposta dal patrocinatore della reclamante, oltre alle spese. Ciò appare una partecipazione finanche esigua al­l’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), e rimane sotto l’indennità massima prevista dalla tariffa. Il reclamo va quindi accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.

5. Premesso che il valore litigioso in questa sede è di fr. 134.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore

a quello della tassa, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 134.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

2. La tassa di giustizia di fr. 100.– già anticipata dalla parte istante è posta a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 134.– per ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere fr. 100.– all’RE 1 per ripetibili.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).