Withdrawal of Complaint Against Enforcement Order and Fee Retention
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a complaint against a lower court's decision which had provisionally rejected their objection to an enforcement order for the collection of a monetary claim, but subsequently notified the court that they were withdrawing the complaint and requested a refund of the advance court fee. The court acknowledged the withdrawal, equating it to a voluntary abandonment of the appeal, which terminates the proceedings as if by a final judgment; consequently, the case was removed from the roll, the appellant was deemed the losing party for cost purposes, and the advance fee was partially retained as a reduced court cost, with no award for legal costs due to the non-notification of the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Withdrawal of Complaint Against Enforcement Order and Fee Retention: The court acknowledged the withdrawal, equating it to a voluntary abandonment of the appeal, which terminates the proceedings as if by a final judgment; consequently, the case was removed from the roll, the appellant was deemed the losing party for cost purposes, and the advance fee was partially retained as a reduced court cost, with no award for legal costs due to the non-notification of the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to order the case to be struck from the roll due to withdrawal of the appeal (desistenza).
Cited in the reasoning as the basis for imposing judicial costs on the party who withdrew the appeal, which is reflected in order no. 2.
Testo completo
Incarto n. 14.2016.116 · Lugano 5 agosto 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Walser, vicepresidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.3906 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 settembre 2015 da
CO 1 (patrocinato dal PA 1,) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2015 dal Pretore, con cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla reclamante al precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a domanda della CO
1 per l’incasso di fr. 10'410.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2013;
preso atto dello scritto di RE 1 pervenuto a questa Camera il 4 agosto 2016, con cui dichiara di ritirare il reclamo e chiede la restituzione dell’anticipo delle spese giudiziarie di fr. 230.– da lei versato;
ritenuto che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);
considerato come in tal caso la lite vada stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.
1 CPC), ma nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia;
posto dunque che l’anticipo delle spese giudiziarie non può essere restituito integralmente alla reclamante soccombente, ma va comunque ridotto proporzionalmente in ragione degli atti compiuti;
precisato infine che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'410.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. La tassa di giustizia ridotta in fr. 100.–, già anticipata da RE 1, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).