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14.2016.116 • TRAC TI 14.2016.116 Generato dall'IA

Withdrawal of Complaint Against Enforcement Order and Fee Retention

Numero d'incarto 14.2016.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed a complaint against a lower court's decision which had provisionally rejected their objection to an enforcement order for the collection of a monetary claim, but subsequently notified the court that they were withdrawing the complaint and requested a refund of the advance court fee. The court acknowledged the withdrawal, equating it to a voluntary abandonment of the appeal, which terminates the proceedings as if by a final judgment; consequently, the case was removed from the roll, the appellant was deemed the losing party for cost purposes, and the advance fee was partially retained as a reduced court cost, with no award for legal costs due to the non-notification of the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Withdrawal of Complaint Against Enforcement Order and Fee Retention: The court acknowledged the withdrawal, equating it to a voluntary abandonment of the appeal, which terminates the proceedings as if by a final judgment; consequently, the case was removed from the roll, the appellant was deemed the losing party for cost purposes, and the advance fee was partially retained as a reduced court cost, with no award for legal costs due to the non-notification of the opposing party.

Parole chiave

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anticipo delle spese riscossione di tasse procedura esecutiva decreto di non luogo a procedere finzione di ritiro notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Cited in the dispositive to order the case to be struck from the roll due to withdrawal of the appeal (desistenza).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for imposing judicial costs on the party who withdrew the appeal, which is reflected in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.116 · Lugano 5 agosto 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Walser, vicepresidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.3906 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 settembre 2015 da

CO 1 (patrocinato dal PA 1,) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 23 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2015 dal Pretore, con cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla reclamante al precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a domanda della CO

1 per l’incasso di fr. 10'410.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2013;

preso atto dello scritto di RE 1 pervenuto a questa Camera il 4 agosto 2016, con cui dichiara di ritirare il reclamo e chiede la restituzione dell’anticipo delle spese giudiziarie di fr. 230.– da lei versato;

ritenuto che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

considerato come in tal caso la lite vada stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.

1 CPC), ma nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia;

posto dunque che l’anticipo delle spese giudiziarie non può essere restituito integralmente alla reclamante soccombente, ma va comunque ridotto proporzionalmente in ragione degli atti compiuti;

precisato infine che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'410.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. La tassa di giustizia ridotta in fr. 100.–, già anticipata da RE 1, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).