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14.2016.102 • TRAC TI 14.2016.102 Generato dall'IA

Creditor Enforcement Against Debtor for Unpaid Salary

Numero d'incarto 14.2016.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated enforcement proceedings against a debtor for unpaid net salary for October and November, based on an indefinite employment contract, leading the lower court to provisionally reject the debtor's objection. The debtor appealed, claiming the employment was terminated during the probationary period, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the debtor failed to present observations in the first instance, rendering the grounds for appeal based on new factual allegations and therefore inadmissible; moreover, the court found the debtor had not sufficiently substantiated the claim that the employment contract was validly terminated or that the claimed salary had been paid.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Creditor Enforcement Against Debtor for Unpaid Salary: The debtor appealed, claiming the employment was terminated during the probationary period, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the debtor failed to present observations in the first instance, rendering the grounds for appeal based on new factual allegations and therefore inadmissible; moreover, the court found the debtor had not sufficiently substantiated the claim that the employment contract was validly terminated or that the claimed salary had been paid.

Parole chiave

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arretrati di salario procedura esecutiva contratti di lavoro pignoramento del salario atto esecutivo periodo di tirocinio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that costs follow the losing party (the appellant).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the legal basis for setting the court fee for the present decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.102 · Lugano 19 settembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2016.151 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 11 marzo 2016 da

CO 1 (I) (rappresentata da RA 1,) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 aprile 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 20 aprile 2016 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 5'329.– oltre agli interessi del 5% dal 26 novembre 2015, indicando quale titolo di credito il *“contratto di lavoro a tempo indeterminato del 11.09.2015. Stipendio netto per i mesi di ottobre e novembre”*.

B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 marzo 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Entro il termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo con decisione 20 aprile 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 aprile 2016 sostenendo che l’istante non avesse maturato il salario da lei posto in esecuzione .

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 aprile 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 21 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso in esame, la reclamante non ha presentato osservazioni in prima istanza, di modo che tutte le allegazioni contenute nel reclamo risultano nuove e pertanto inammissibili. E siccome l’in­­tera sua argomentazione poggia proprio su quelle (nuove) allegazioni, secondo cui all’istante sarebbe stata notificata

durante il periodo di prova una regolare disdetta del rapporto di lavoro al 21 novembre 2015 con un preavviso di una

settimana, il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

Nel merito esso andrebbe ad ogni modo respinto, poiché la reclamante non ha reso verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF), producendo i relativi giustificativi, di avere validamente disdetto il contratto di lavoro per il 21 novembre 2015 né di avere pagato il salario dell’istante relativo ai mesi di ottobre e (fino alla fine del contratto) novembre del 2015.

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,

cui il reclamo non è stato notificato, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'329.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).