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14.2016.101 • TRAC TI 14.2016.101 Generato dall'IA

Violation of Right to Be Heard in Fee Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 14.2016.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant contested a summary judgment that definitively rejected its opposition to an enforcement procedure initiated by the State for commercial register fees, claiming a violation of the right to be heard because the lower court issued a decision based on the claimant's reply without allowing the appellant to file a rejoinder. The appellate court agreed that the right to be heard was flagrantly violated because the claimant's reply, which addressed a payment exception raised by the appellant, was not served, precluding the appellant from responding, and consequently annulled the decision and remanded the case for further investigation, including notifying the reply and allowing the appellant the opportunity to submit a rejoinder or convening an oral hearing.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 253 CPC, Art. 252 CPC, Art. 320 lett. b CPC; Violation of Right to Be Heard in Fee Enforcement Proceedings: The appellate court agreed that the right to be heard was flagrantly violated because the claimant's reply, which addressed a payment exception raised by the appellant, was not served, precluding the appellant from responding, and consequently annulled the decision and remanded the case for further investigation, including notifying the reply and allowing the appellant the opportunity to submit a rejoinder or convening an oral hearing.

Parole chiave

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diritto di essere sentito procedura esecutiva opposizione pagamento dell'emolumento duplica decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 54
Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid.
DTF 137 I 195
Apartment Owners v. Community of Co-owned Properties and Debt Enforcement Authority (Right to Reply Violation)
DTF 142 III 55
e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 320 lett. b CPC

Cited in the reasoning to explain the limited scope of review regarding the factual appreciation by the lower court, although not explicitly in the operative part, its framework informs the decision to annul and remand.

art. 241 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the procedure for documenting a settlement reached at a hearing, which is relevant for the remand order.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for imposing court costs based on the outcome, which is subsequently overridden by the equity decision.

art. 107 cpv. 2 CPC

Applied to dispense with the imposition of court costs based on equity, as the annulment was not mainly due to the fault of the parties.

art. 95 cpv. 3 lett. b CPC

Cited as the basis for denying legal fees because the appellant was not represented by a professional.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited as the basis for denying an inconvenience indemnity due to lack of motivation for the request.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in relation to the threshold for federal appeal jurisdiction, confirming that the matter is below this threshold.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal on federal law matters.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited as the condition under which an appeal to the Federal Tribunal is possible (question of fundamental legal importance).

art. 116 LTF

Cited as the basis for a subsidiary constitutional appeal if the fundamental importance requirement is not met.

art. 113 LTF

Cited regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of appeal deadlines during judicial recess.

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Testo completo

Incarto n. 14.2016.101 · Lugano 19 settembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 0014-2016-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 1° marzo 2016 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio del registro di commercio, Biasca) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 28 aprile 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 aprile 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, lo Stato del Canton Ticino ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2015, indicando quale titolo di credito la *“bolletta tasse registro di commercio n. __________ iscrizione n. __________ ditta: RE 1”*.

B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° marzo 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 30 marzo 2016. Nella replica del 5 aprile 2016 l’istante ha confermato la sua domanda. Tale allegato non è stato

intimato alla convenuta per la presentazione di un’eventuale duplica.

C. Statuendo con decisione del 15 aprile 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 25.– a favore del­l’istante.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 aprile 2016 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per *“una

nuova udienza con gli accertamenti delle prove presentate dalla parte istante”*. Per economia di procedura, stante la chiarezza

della situazione giuridica, il carattere interlocutorio del giudizio odierno e l’esiguità dell’importo posto in esecuzione, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 aprile 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Poiché

la reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per *“una nuova udienza con gli accertamenti delle

prove presentate dalla parte istante”*, occorre dapprima esaminare la censura con cui essa lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per avere il Giudice di pace omesso di conferirle la facoltà di presentare una duplica prima di emettere il giudizio impugnato.

2.1 In procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore, secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’es­­senza di questo tipo di procedura” (Messaggio concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC). Stante il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29

cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto di formulare spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare una replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e que­st’ultimo una duplica spontanea su un’eventuale replica (sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015 del 16 giugno 2015, RSPC 2015 pag. 424 n. 171 consid. 4.1, 5A_465/2014 del 20 agosto 2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma ciò non consente loro di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6, con un rinvio). Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Nel dubbio, si presume che il tribunale ha concesso il diritto di replica spontanea e non un secondo scambio di allegati (già citata sentenza del Tribunale federale 5A_82/2015, consid. 4.2.1).

Ove eccezionalmente il giudice impartisca un termine all’istante per presentare una replica alle osservazioni del convenuto e che la replica venga effettivamente presentata entro il termine assegnato, il principio di parità di trattamento delle parti gli impone d’impartire al convenuto un termine per inoltrare un’eventuale duplica.

2.2 Dal fascicolo processuale in esame risulta che il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta e ha quindi notificato alla convenuta l’istanza di rigetto definitivo 1° marzo 2016 invitandola con ordinanza del 9 marzo 2016 a presentare le proprie osservazioni, memoriale che a sua volta è stato intimato all’istante assegnandole un termine per la replica. L’interessato ha proposto tempestivamente un allegato di replica nel quale in riferimento all’eccezione di avvenuto pagamento sollevata dall’escussa sostiene che tale pagamento è avvenuto nell’ambito di un’altra pratica. Ora, la replica non è stata notificata alla convenuta prima dell’emanazione della sentenza impugnata, ciò che non le dato l’occasione di valutare l’opportunità di una sua eventuale duplica. Non può quindi esservi dubbio sul fatto che il suo diritto di essere sentito è stato violato in modo flagrante (v. sentenze della CEF 14.2015.85 del

25 agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16 gennaio 2013 consid. 3), tanto più che il Giudice di pace ha fondato il suo giudizio proprio sulle allegazioni espresse dall’istante nella replica.

2.3 La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del

29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito della convenuta, poiché essa censura l’apprezzamento dei fatti operato dal primo giudice in merito all’eccezione di pagamento, sul quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo intervenire solo in caso di errore manifesto (art. 320 lett. b CPC), la reclamante postula espressamente l’annullamento della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata.

A questo proposito, il Giudice di pace dovrà dovrà notificare alla RE 1 la replica del 5 aprile 2016 e scegliere se concederle un termine per presentare una duplica scritta o se convocare le parti a un’udienza. La seconda soluzione ha il vantaggio di accelerare la procedura (evitando al giudice di dover notificare alla controparte un’eventuale duplica e possibili ulteriori scritti) e di permettere, occorrendo, una conciliazione, fermo restando che se le parti dovessero giungere a una transazione, la stessa dovrà essere redatta sul verbale dell’udienza o su un documento separato cui rinvia il verbale, e le parti lo dovranno firmare, così da consentire al giudice di stralciare la causa dal ruolo (art. 241 CPC) (v. già citata sentenza della CEF 14.2015.85 consid. 6).

3. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché non potendo l’annullamento della sentenza impugnata addebitarsi prevalentemente a colpa delle parti, motivi d’equità consigliano di prescindere dal porre le spese processuali a carico loro (art. 107 cpv. 2 CPC). La richiesta di assegnazione di ripetibili va invece respinta, dal momento che la reclamante non è patrocinata da un rappresentante professionale (v. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), mentre non entra in considerazione un’indennità d’inconvenienza in assenza di motivazione della domanda (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale

5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011). Quanto alle spese

ed eventuali ripetibili di prima sede, il giudice di pace le fisserà un’altra volta con il nuovo giudizio.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 250.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la sentenza impugnata è annullata e la causa è retrocessa alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico affinché completi l’istruttoria ed emani un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 140.– è restituito alla RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–; – Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).