Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2015.99 • TRAC TI 14.2015.99 Generato dall'IA

Bankruptcy Annulment Upon Proof of Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2015.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court declared a party bankrupt upon the request of a creditor due to non-payment of a debt, leading the debtor to file an appeal asserting the debt had since been settled. The appellate court ruled that the appeal was timely and, based on documentation showing the underlying execution debt was paid in full, one condition for annulment under the relevant statute was met; furthermore, by demonstrating only one other pending execution and no current certificates of insufficient assets, the debtor sufficiently rendered their solvency plausible, thus warranting the annulment of the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Bankruptcy Annulment Upon Proof of Debt Settlement: The appellate court ruled that the appeal was timely and, based on documentation showing the underlying execution debt was paid in full, one condition for annulment under the relevant statute was met; furthermore, by demonstrating only one other pending execution and no current certificates of insufficient assets, the debtor sufficiently rendered their solvency plausible, thus warranting the annulment of the bankruptcy declaration.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento quietanza di saldo debito spese di mora prova di pagamento annullamento del contratto opposizione tardiva Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 LEF

This provision was the basis for annulling the declaration of bankruptcy because the debtor proved the debt was extinguished and established his solvency.

art. 174 cpv. 2 n. 1

Cited as the specific condition met, proving the debt was extinguished, which leads to the annulment of the bankruptcy.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the legal basis for holding the appellant (RE 1) liable for the costs of the judicial procedure due to the late payment that necessitated the proceedings.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with other provisions for calculating the judicial fee imposed on RE 1.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with other provisions for calculating the judicial fee imposed on RE 1.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section describing the legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section describing the legal remedies regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2015.99 · Lugano 29 maggio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 gennaio 2015 da

__________ CO 1, __________ contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 maggio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, proseguita dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio con il n. __________, il

7 gennaio 2015 l’avv. CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 864.– più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione dell’11 febbraio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 7 maggio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dall’8 maggio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2015 per ottenere l’an­­nullamento del fallimento, asserendo di avere

saldato il credito posto in esecuzione. Il 21 maggio 2015 il presidente della Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 20 maggio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 l’11 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 20 maggio 2015 dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio relativa al versamento di fr. 1'087.– a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo e dalle ricevute spedite per fax dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio si evince che nei confronti del reclamante è attualmente pendente una sola esecuzione, iniziata il 25 marzo 2015 per fr. 4'216.15, mentre non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non è compromessa. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 7 maggio 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’avv. CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).