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14.2015.95 • TRAC TI 14.2015.95 Generato dall'IA

Enforcement Proceedings Nullified by Subsequent Bankruptcy Opening

Numero d'incarto 14.2015.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A state initiated enforcement proceedings against a debtor for an outstanding Cantonal pathology institute invoice, which the debtor opposed; the lower court subsequently rejected this opposition definitively, despite the debtor having declared bankruptcy shortly before, and the debtor appealed, arguing the debt was covered by the bankruptcy and explaining their non-appearance at the hearing due to hospitalization. The appellate court sustained the appeal, reasoning that the subsequent official opening of the debtor's bankruptcy extinguished the execution proceedings, rendering the challenged decision issued during the bankruptcy procedurally void, and consequently declared the lower court's decision null without imposing costs given the debtor's likely financial distress.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 206 cpv. 1 LEF, Art. 206 LEF, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Enforcement Proceedings Nullified by Subsequent Bankruptcy Opening: The appellate court sustained the appeal, reasoning that the subsequent official opening of the debtor's bankruptcy extinguished the execution proceedings, rendering the challenged decision issued during the bankruptcy procedurally void, and consequently declared the lower court's decision null without imposing costs given the debtor's likely financial distress.

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento apertura del fallimento opposizione nullità procedurale debito insoddisfatto ufficiale dei fallimenti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 206 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning that led to the decision to uphold the appeal because the execution was extinguished upon the opening of the bankruptcy.

art. 116 LTF

Mentioned as the basis for a possible subsidiary constitutional appeal if the main condition is not met.

art. 113 LTF

Mentioned as the legal basis for the subsidiary constitutional appeal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in reference to the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in reference to the requirement for filing an appeal in civil matters with the Federal Tribunal (fundamental legal question).

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited as the basis for the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.95 · Lugano 18 giugno 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 9 marzo 2015 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 349.80, indicando quale titolo di credito una “fattura istituto cantonale di patologia dip. della sanità e della socialità” del 4 settembre 2013;

che il 6 febbraio 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato l’autofallimento di RE 1;

che ciò nonostante, avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 marzo 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano;

che statuendo con decisione 23 aprile 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’i­stan­te;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2015, facendo valere che il credito posto in esecuzione rientra nel suo fallimento e scusandosi per non essersi presentato all’udienza indetta dal Giudice di pace, poiché era ricoverato all’ospedale Civico in seguito a un arresto cardiaco;

che il 29 maggio 2015 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato l’apertura del fallimento di RE 1 in procedura sommaria (FUSC n. __________/2015);

che per economia di procedura, stante la chiarezza della situazione giuridica e l’esiguità dell’importo posto in esecuzione, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la questione della tempestività del reclamo può rimanere indecisa, siccome con l’apertura dell’(auto) fallimento l’esecuzione oggetto della causa in esame si è estinta (art. 206 cpv. 1 LEF), sicché la sentenza impugnata, pronunciata

durante il fallimento, va d’ufficio considerata nulla (DTF 93 III 59 consid. 3; Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 206 LEF);

che il reclamo va quindi accolto e la sentenza impugnata dichiarata nulla;

che visto la situazione finanziaria verosimilmente difficile del reclamante, si giustifica di rinunciare a prelevare spese processuali, la cui riscossione rischierebbe di tradursi per la collettività pubblica in spese supplementari;

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 349.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è dichiarata nulla.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).