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14.2015.90 • TRAC TI 14.2015.90 Generato dall'IA

Municipality Tax Enforcement Appeal Dismissed Due to Insufficient Grounds

Numero d'incarto 14.2015.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against two decisions that definitively rejected an individual's opposition to enforcement proceedings initiated by a municipality for unpaid 2011 and 2012 municipal taxes, despite the debtor's claims of financial hardship due to widow's and pension benefits. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently address the reasoning of the lower court, which correctly found that the final tax assessment decisions constituted valid enforceable titles for the definitive rejection of the opposition under enforcement law, and that the appellant's personal economic difficulties do not legally prevent the continuation of enforcement proceedings, although they may affect the manner of seizure; however, exceptional waiver of court fees was granted due to the debtor's precarious financial situation.

Regesto Legislator

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Art. 125 lett. c CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 93 LEF; Municipality Tax Enforcement Appeal Dismissed Due to Insufficient Grounds: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently address the reasoning of the lower court, which correctly found that the final tax assessment decisions constituted valid enforceable titles for the definitive rejection of the opposition under enforcement law, and that the appellant's personal economic difficulties do not legally prevent the continuation of enforcement proceedings, although they may affect the manner of seizure; however, exceptional waiver of court fees was granted due to the debtor's precarious financial situation.

Parole chiave

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esecuzione della tassazione fiscale imposte comunali motivi di rigore decisione esecutiva opposizione legittimazione del comune

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
3 Legge tributaria [LT, RL 20.2.1.1] e DTF 132 III 142, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article sets the general rule for imposing court costs based on the outcome, although the court ultimately waived the costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.90 14.2015.91 · Lugano 30 aprile 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause n. __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanze 28 gennaio 2015 da

Comune di Lugano, Lugano (rappr. dal suo Municipio, Lugano) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 marzo 2015 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse entrambe il 12 marzo 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________3 emesso il 24 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 283.45 più accessori, indicando quali titoli di credito l’imposta comunale 2011, con gli interessi di mora maturati fino al 22 ottobre 2014, e una tassa di diffida di fr. 50.–, dedotto un acconto di fr. 187.–;

che con precetto esecutivo n. __________4 dello stesso 24 ottobre 2014, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 anche per l’incasso di fr. 368.50 più accessori, indicando quali titoli di credito l’imposta comunale 2012, con gli interessi di mora maturati fino al 22 ottobre 2014, e una tassa di diffida di fr. 50.–;

che avendo RE 1 interposto opposizione ad entrambi i precetti esecutivi, con istanze

28 gennaio 2015 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;

che nel termine impartitole la parte convenuta non ha formulato osservazioni sulle istanze;

che statuendo con decisioni 12 marzo 2015 (inc. __________ per quanto riguarda l’imposta 2011 e __________ per quella del 2012), il Giudice di pace ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via

definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali, fissate in fr. 50.– nella prima causa e in fr. 90.– nella seconda, nonché in ambedue i casi un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” unico del 16 marzo 2015 (spedito però solo il 24), con lo scopo di esporre i motivi per cui non ha pagato i crediti posti in esecuzione;

che essa allega al riguardo di essere disoccupata ma di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, bensì solamente una rendita vedovile di fr. 1'247.– mensili (nel 2014) e una rendita LPP di fr. 1'083.65 mensili (secondo la decisione 16 dicembre 2014 dell’IAS acclusa al reclamo), mentre suo figlio è momentaneamente in formazione;

che essendo il reclamo in esame riferito a cause fondate su fatti analoghi che riguardano le stesse parti, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le procedure ed evaderle con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che per questo motivo il reclamo viene trattato dalla scrivente Camera, a prescindere dall’errata indicazione della Camera civile dei reclami contenuta nella decisione impugnata;

che per legge questa Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che nel caso specifico la reclamante non si è confrontata con la motivazione del giudice di pace, secondo cui le decisioni di tassazione dell’imposta comunale del 2011 e 2012 sono parificate a decisioni giudiziarie esecutive e quindi costituiscono validi titoli di rigetto definitivi dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF (cpv. 2 n. 2);

che il reclamo si rivela così inammissibile;

che

– per inciso – giova precisare che le decisioni del Giudice di pace sono comunque corrette nel merito, l’esame del giudice del rigetto limitandosi alla verifica del carattere esecutivo delle decisioni amministrative su cui il procedente fonda l’istanza (cfr. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 244 cpv. 3 Legge tributaria [LT, RL 20.2.1.1] e DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che nella fattispecie in esame le decisioni di tassazione delle imposte comunali 2011 e 2012, emesse il 29 gennaio 2014 (doc. B), sono all’evidenza passate in giudicato, vale a dire non sono state contestate da RE 1 con reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione entro 30 giorni dalla loro ricezione, perciò costituiscono, come visto, un valido titolo di rigetto;

che le difficoltà economiche allegate dalla reclamante non sono un motivo che, secondo la legge (art. 81 LEF), autorizza il giudice del rigetto – né tantomeno la Camera – a respingere o a sospendere le istanze di rigetto dell’opposizione;

che, semmai, RE 1 potrà far valere tale censura davanti all’ufficio d’esecu­zio­ne, il quale sarà legittimato a pignorare il suo reddito solo nella misura in cui eccede il proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF), mentre ove il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, ella potrà se del caso chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art.

123 LEF);

chela tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza della reclamante (art.

106 cpv. 1 CPC);

che, tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (i suoi redditi ammontano a circa fr. 2'330.– mensili e nei suoi confronti sono pendenti diverse esecuzioni), si prescinde – eccezionalmente

– dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe peraltro di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari;

che non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente di fr. 283.45 (inc. 14.2015.90) e fr. 368.50 (inc. 14.2015.91), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo presentato nella causa n. __________ (es. n. __________3) è inammissibile.

2. Il reclamo presentato nella causa n. __________ (es. n. __________24) è inammissibile.

3. Non si riscuotono oneri processuali.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).