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14.2015.88 • TRAC TI 14.2015.88 Generato dall'IA

Cantonal Compensation Fund v. Opponent: Enforcement Proceeding and Limitation of Opposition Grounds

Numero d'incarto 14.2015.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed the definitive rejection of their opposition to an enforcement proceeding initiated by a cantonal compensation fund to recover damages based on a prior, final administrative decision ordering the party to pay CHF 52,474.90 jointly and severally for unpaid social security contributions. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant execution law, the definitive opposition rejection procedure is strictly limited to examining the validity of the enforceable title (which was present here) and documented post-judgment facts such as payment or prescription; thus, the appellant could not raise arguments regarding the limited duration of their board membership or the alleged primary responsibility of another individual, as these issues should have been contested during the original administrative decision phase.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento del danno consecutivo al mancato pagamento di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF. Irricevibilità delle censure proponibili con opposizione contro la decisione amministrativa

Parole chiave

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spese di esecuzione decisione esecutiva risarcimento del danno allegazione motivata cauzione per le spese ripetibili precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 52 LAVS
40'668.50, indicando quale titolo di credito: *“Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________, __________, come a decisione del 28.03.2014, diffida: 12.06.2014”*.
Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 81 LEF
A mente del primo giudice la convenuta, nel rimettere in discussione la decisione di risarcimento danni e sostenere che la procedente non potrebbe addebitarle interamente il danno subito, non ha sollevato un’eccezione ammissibile in base all’art. 81 LEF.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning for imposing the costs of the current judgment based on the outcome (losing party pays).

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

This article was cited in the reasoning concerning the remedies available before the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This article was cited in the reasoning to determine if the value in dispute meets the threshold for appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article was cited in the section on legal remedies regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

This article was cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.88 · Lugano 7 agosto 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.283 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 31 marzo 2015 da

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1

giudicando sul reclamo 24 aprile 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa 13 aprile 2015 dal Pretore aggiunto della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° ottobre 2014 dal­l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40'668.50, indicando quale titolo di credito: *“Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________, __________, come a decisione del 28.03.2014, diffida: 12.06.2014”*.

B. Avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 31 marzo 2015 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud limitatamente a fr. 30'019.50. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 aprile 2015.

C. Statuendo con decisione del 13 aprile 2015, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 30'019.50, ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 360.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’i­­stante.

D. Contro la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo

del 24 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni

alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 15 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che la decisione di risarcimento danni del 28 marzo 2014, ormai passata in giudicato, con la quale la convenuta è stata condannata a risarcire fr. 52'474.90 alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, costituisce valido titolo di rigetto definito del­l’oppo­sizione. A mente del primo giudice la convenuta, nel rimettere in discussione la decisione di risarcimento danni e sostenere che la procedente non potrebbe addebitarle interamente il danno subito, non ha sollevato un’eccezione ammissibile in base all’art. 81 LEF. Tale censura sarebbe infatti dovuta essere fatta valere prima interponendo opposizione alla decisione della Cassa.

3. Nel reclamo RE 1 argomenta di essere stata membro del consiglio di amministrazione della M__________ SA dal 3 maggio 2012 al 13 agosto 2012 e che quindi la sua responsabilità si limiterebbe a tale periodo. La reclamante precisa che organo di fatto della società era tale J__________, che ha riconosciuto il debito nei confronti della procedente e che lo sta ora pagando a rate.

4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. Sono parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). In particolare giusta l’art. 54 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’e­­sistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

Nella fattispecie non vi è dubbio che la decisione 28 marzo 2014 (doc. B) – debitamente passata in giudicato (doc. D) – con la quale l’Istituto delle assicurazioni sociali ha condannato la convenuta a risarcire fr. 52'474.90 per il danno consecutivo al mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuto dalla M__________ SA per l’anno 2011 e il primo semestre del 2012, e ciò in via solidale con J__________ e __________ per l’intero importo e con __________ e __________ limitatamente a fr. 8'006.40, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, circostanza come tale del resto non contestata dalla reclamante.

6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81). Nel caso specifico la reclamante argomenta che la sua responsabilità nei confronti della

procedente si limiterebbe a soli tre mesi circa di contribuiti scoperti. Sennonché, come rilevato dal Pretore aggiunto, tale censura non

rientra tra quelle proponibili nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF, ma avrebbe semmai dovuto essere proposta con opposizione alla decisione amministrativa del

28 marzo 2014 (v. art. 52 LPGA e doc. B, pag. 5).

7. Alla reclamante, infine, non giova asserire che organo di fatto della società fallita era J__________, il quale avrebbe riconosciuto il debito nei confronti della procedente e che lo starebbe ora pagando a rate, poiché tale circostanza, peraltro rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio, non può comunque comportare la liberazione di RE 1 dal pagamento dell’importo ancora scoperto e posto in esecuzione: l’obbligo di risarcire il danno, in effetti, è stato posto a carico di entrambi i soggetti (oltre che di terze persone) in via solidale, di modo che ognuno di loro risponde dell’intero danno (art. 144 cpv. 1 CO). Non avendo poi la reclamante dimostrato con documenti quanto J__________ avrebbe pagato alla Cassa, non entra in considerazione una (ulteriore) limitazione del rigetto (oltre a quella già spontaneamente consentita dalla Cassa nel limitare l’istanza a fr. 30'019.50). Infondato, il reclamo va dunque respinto.

8. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'019.50 raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

–; –

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).