Appeal Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's partial rejection of their opposition to an enforcement order initiated by the opposing party for a substantial debt based on contract claims, seeking either full rejection of the opposition or annulment and remand for a new decision. The court of appeal dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the ten-day deadline for the appeal, which was suspended during the Easter holidays, expired on Wednesday, April 15th, but the appeal was only submitted on Monday, April 20th, rendering it time-barred under procedural rules governing summary enforcement proceedings and holiday extensions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 60 CPC, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court of appeal dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the ten-day deadline for the appeal, which was suspended during the Easter holidays, expired on Wednesday, April 15th, but the appeal was only submitted on Monday, April 20th, rendering it time-barred under procedural rules governing summary enforcement proceedings and holiday extensions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish that costs follow the event (the inadmissibility ruling).
Cited in the reasoning as the basis for determining judicial fees (tassa del giudizio).
Cited in the reasoning as the basis for determining the reimbursement of legal fees (ripetibili).
Cited in the reasoning as the basis for determining the reimbursement of legal fees (ripetibili).
Testo completo
Incarto n. 14.2015.79 · Lugano 31 agosto 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.4246 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 ottobre 2014 da
CO 1 () (patrocinata dall’avv. PA 2,) contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 20 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 giugno 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'351'790.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando quali titoli di credito: *“Mercede 2013 e 2014 (EUR 1'100'000.00) secondo contratto 7 novembre 2012 e conseguente atto integrativo”.*
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 8 ottobre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 255'744.04.
C. Statuendo con decisione 24 marzo 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 194'852.60 (anziché fr. 255'744.04) oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, ponendo le spese processuali di fr. 600.– a carico dell’istante nella misura di ¼ e della convenuta per i restanti ¾, oltre a un’indennità ridotta di fr. 1'000.– a favore dell’istante;
D. Contro la sentenza appena citata la società escussa è insorta a
questa Camera con un reclamo del 20 aprile 2015 per ottenere, in via principale, il rigetto dell’opposizione, e in subordine,
ove la causa non fosse matura per il giudizio, l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione. Con decreto del giorno seguente, il presidente della Camera ha concesso al
reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Trattandosi di condizione di ricevibilità, la tempestività del rimedio giuridico va verificata d’ufficio (art. 60 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 25 marzo 2015 (secondo il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), il termine di 10 giorni è scaduto durante le ferie pasquali (che si estendevano dal 29 marzo al 12 aprile: art.
56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF, applicabile anche alle sentenze di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC: DTF 138 III 485 consid. 3.1.1; sentenza della CEF 14.2011.115 del 10 agosto 2011, RtiD 2012 I 972 n. 43c), ossia mercoledì 15 aprile 2015. Presentato solo lunedì 20 aprile, in concreto il reclamo è tardivo e perciò irricevibile.
A scanso di equivoci, va precisato che la norma citata dalla reclamante – l’art. 13 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) – si applica solo ai ricorsi all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF e non alle procedure di reclamo contro decisioni giudiziarie, per tacere del fatto che la disposizione, come l’art. 145 cpv. 4 CPC, comunque rinvia alle regole della LEF sulle ferie e sospensioni.
3. La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione rispettivamente degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35) da una parte e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) dall’altra, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 194'852.60 raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile in quanto tardivo.
2. Le spese processuali di fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1. fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).