Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2015.75 • TRAC TI 14.2015.75 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Upheld Despite Debtor's Failure to Meet Annulment Requirements

Numero d'incarto 14.2015.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding debt of over 13,000, after the debtor failed to appear at the initial hearing, leading the lower court to declare bankruptcy. The debtor appealed, claiming the lower court improperly declared bankruptcy before a scheduled later hearing, which was intended for the debtor to secure funds to address the debt. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appeal was timely filed, but the debtor failed to meet the statutory requirements for annulling a bankruptcy—namely, proving the full debt was extinguished or deposited—and furthermore, the record did not support the claim that a binding new hearing date was set, upholding the initial bankruptcy order as the court is generally required to rule on bankruptcy requests without undue delay.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 171 LEF; Creditor Bankruptcy Upheld Despite Debtor's Failure to Meet Annulment Requirements: The debtor appealed, claiming the lower court improperly declared bankruptcy before a scheduled later hearing, which was intended for the debtor to secure funds to address the debt. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appeal was timely filed, but the debtor failed to meet the statutory requirements for annulling a bankruptcy—namely, proving the full debt was extinguished or deposited—and furthermore, the record did not support the claim that a binding new hearing date was set, upholding the initial bankruptcy order as the court is generally required to rule on bankruptcy requests without undue delay.

Parole chiave

Generato dall'IA
udienza fallimentare opposizione tardiva danno ai creditori mancata prova della solvibilità requisito legale differimento del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 174 cpv. 1 LEF
7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett.
Art. 251 lett. a CPC
che, pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 63 LEF
2 LEF), donde il riporto per legge al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse, ossia al 15 aprile (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.
Art. 145 cpv. 4 CPC
63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC);
Art. 174 cpv. 2 LEF
che in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n.
Art. 171 LEF
che, ad ogni modo, il giudice di prime cure è tenuto per legge a statuire sulla domanda di fallimento senza ritardo (“seduta stante” secondo l’art. 171 LEF), sicché a ben guardare, la reclamante ha già beneficiato di oltre tre mesi per sanare la propria situazione debitoria;
Art. 106 cpv. 1 CPC
This provision was cited in the reasoning section regarding the imposition of costs in both instances, which typically corresponds to the final order regarding costs.
Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning section regarding the imposition of costs in both instances, which typically corresponds to the final order regarding costs.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

This provision was cited in the reasoning section for calculating the judicial fee, which relates to the costs imposed in the final orders.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2015.75 · Lugano 5 maggio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 settembre 2014 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 marzo 2015 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 26 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'713.07 più interessi e spese;

che all’udienza di discussione del 3 dicembre 2014 è comparsa solo la parte istante, che si è riconfermata nella propria domanda;

che statuendo con decisione 26 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 27 marzo 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 aprile 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che in occasione

dell’udienza del 3 dicembre 2014 il Pretore avrebbe confermato l’istanza di fallimento accogliendo parimenti la richiesta di rinvio dell’udienza al 4 marzo 2015, data successivamente prorogata al 22 aprile 2015;

che pertanto, a mente dell’escussa, il fallimento sarebbe stato dichiarato ancor prima che l’udienza aggiornata si svolgesse, cogliendo così la reclamante alla sprovvista, ritenuto che essa avrebbe inteso utilizzare il tempo concessole per *“raccogliere una prima provvista finanziaria da mettere a disposizione delle parti creditrici proprio in occasione dell’udienza stessa”*;

che visto l’esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che, pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

che essendo in concreto la notifica avvenuta alla RE 1 il 27 marzo 2015 (secondo il tracciamento postale dell’invio raccomandato n. __________), il termine di dieci giorni per impugnare la decisione è giunto a scadenza il 6 aprile, ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), donde il riporto per legge al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse, ossia al 15 aprile (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC);

che presentato l’8 aprile, il reclamo è pertanto tempestivo;

che in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3); l’enumerazione è esaustiva;

che, nel caso in esame, la reclamante non fa valere alcuno di questi motivi di annullamento del fallimento, limitandosi invero a sostenere che il Pretore avrebbe dichiarato il fallimento ancor prima di sentire le parti all’udienza aggiornata al 22 aprile 2015;

che tuttavia dal fascicolo processuale non emerge in alcun modo che il giudice di prime cure abbia deciso, in occasione dell’udien­za del 3 dicembre 2014 (al quale l’escussa è stata regolarmente citata e non si è presentata), di convocare le parti a una nuova udienza fissata per il 4 marzo 2015 e poi spostata al 22 aprile;

che, ad ogni modo, il giudice di prime cure è tenuto per legge a statuire sulla domanda di fallimento senza ritardo (“seduta stante” secondo l’art. 171 LEF), sicché a ben guardare, la reclamante ha già beneficiato di oltre tre mesi per sanare la propria situazione debitoria;

che, in ogni caso, anche se il 22 aprile la reclamante avesse potuto raccogliere *“una prima provvista finanziaria da mettere a disposizione delle parti creditrici”*, non sarebbe stato sufficiente, dato che per evitare il fallimento della propria società, la stessa avrebbe dovuto semmai estinguere tutto il debito a suo carico (compresi gli interessi e le spese);

che in conclusione, visto quanto, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato;

che, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato;

che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, non avendo la controparte dovuto redigere osservazioni al reclamo, non intimatole;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 è confermato.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).