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14.2015.69 • TRAC TI 14.2015.69 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Confirmation of Bankruptcy Declaration Based on Failure to Meet Appeal Deadline for Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2015.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an outstanding debt, and the lower court granted the declaration of bankruptcy. The debtor appealed, arguing that they expected to receive a significant credit by a future date, which would allow them to settle the debt. The appellate court rejected the appeal because, under the relevant law, the grounds for annulling a bankruptcy—such as settling the debt—must be proven to have occurred by the deadline for filing the appeal; since the debtor only asserted a future expectation of funds and failed to demonstrate payment or deposit of the amount due by that deadline, the initial declaration of bankruptcy was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor v. Debtor: Confirmation of Bankruptcy Declaration Based on Failure to Meet Appeal Deadline for Debt Settlement: The debtor appealed, arguing that they expected to receive a significant credit by a future date, which would allow them to settle the debt. The appellate court rejected the appeal because, under the relevant law, the grounds for annulling a bankruptcy—such as settling the debt—must be proven to have occurred by the deadline for filing the appeal; since the debtor only asserted a future expectation of funds and failed to demonstrate payment or deposit of the amount due by that deadline, the initial declaration of bankruptcy was confirmed.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento quietanza di saldo debito termine di pagamento opposizione tardiva data di inoltro assemblea dei creditori Fallimento. Mancata prova di un motivo di annullamento del fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The appeal was rejected based on the failure to meet the conditions for annulling the bankruptcy provided by this article.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited as the basis for charging the unsuccessful party with the court fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.69 · Lugano 28 aprile 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 19 febbraio 2015 da

CO 1 RA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 31 marzo 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 marzo 2015 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 19 febbraio 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 12'674.10 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 25 marzo 2015, è comparsa solo la parte convenuta, la quale ha chiesto che le venisse concessa una dilazione di pagamento, ritenuto che entro il 10 aprile avrebbe dovuto esserle erogato un credito di € 150'000.–, con cui essa avrebbe potuto pagare il credito vantato dalla procedente.

C. Statuendo con decisione 27 marzo 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo (nuovamente) di

dover incassare un credito di € 150'000.– entro il 10 aprile, così da poter saldare il credito posto in esecuzione. Il 3 aprile, il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 31 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3. Nel caso in esame, la reclamante non fa valere alcuno di questi motivi di annullamento del fallimento, limitandosi invero a sostenere di essere “in attesa dell’incasso di un credito pari ad Euro 150'000.– (centocinquantamila) entro il 10 aprile”, così da saldare l’intero credito vantato dall’istante. Sennonché i presupposti stabiliti dalla legge per l’annullamento del fallimento devono essere adempiuti entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491 segg.; sentenza della CEF 14.2014.90 del 25 giugno 2014, consid. 2.3/b), ovverosia nella fattispecie entro il 23 aprile 2015, tenuto conto che quel termine è iniziato dopo la fine delle ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF). Orbene, la reclamante non ha provato di avere estinto il credito che l’ha portata al fallimento prima di tale scadenza né ciò risulta dall’estratto esecutivo al 27 aprile 2015 assunto d’ufficio dalla Camera. Non avendo l’insor­­gente ossequiato nessuno dei presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, il reclamo va quindi respinto e il fallimento della RE 1 confermato, senza necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 è confermato.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – … – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).