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14.2015.66 • TRAC TI 14.2015.66 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Annulment of Bankruptcy Order Due to Prior Full Payment

Numero d'incarto 14.2015.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid amount, leading the lower court to issue a bankruptcy order despite the debtor's non-appearance at the hearing. The debtor successfully appealed this decision, arguing that the debt, including interest and expenses, had been fully settled prior to the bankruptcy pronouncement, which the creditor confirmed by acknowledging receipt of the full payment, thus necessitating the appellate court to annul the bankruptcy order while imposing court fees and execution costs upon the debtor due to the late payment that precipitated the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Creditor v. Debtor: Annulment of Bankruptcy Order Due to Prior Full Payment: The debtor successfully appealed this decision, arguing that the debt, including interest and expenses, had been fully settled prior to the bankruptcy pronouncement, which the creditor confirmed by acknowledging receipt of the full payment, thus necessitating the appellate court to annul the bankruptcy order while imposing court fees and execution costs upon the debtor due to the late payment that precipitated the legal action.

Parole chiave

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procedura di fallimento spese di mora ricorso di annullamento opposizione tardiva pignoramento del salario riconoscimento di debito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

The bankruptcy order was annulled because the debtor demonstrated that the debt had been extinguished before its opening.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, but not explicitly in the dispositive orders concerning the merits or procedure.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify placing the court fees against the appellant due to the late payment that necessitated judicial proceedings.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the calculation of court fees, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 48 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the calculation of court fees, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies (not the dispositive orders of the current decision).

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies (not the dispositive orders of the current decision).

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.66 · Lugano 28 aprile 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 gennaio 2015 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 26 marzo 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 marzo 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 12 gennaio 2015 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'294.70 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione dell’11 febbraio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 25 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 26 marzo 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione già prima della pronuncia impugnata. Il 1° aprile 2015 il presidente della Camera ha conferito all’impu­­gnazione effetto sospensivo parziale. Con fax del 28 aprile 2015 l’i­stante ha confermato di avere ricevuto dalla reclamante la somma di fr. 1'464.45 con valuta del 3 febbraio 2015.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 26 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 lo stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso in esame l’istante ha confermato di avere ricevuto fr. 1'464.45, corrispondenti a quanto da lei richiesto con scritto 17 dicembre 2014 (accluso al reclamo), bonificati sul suo conto con valuta del 3 febbraio 2015 anteriore alla pronuncia del fallimento, per cui la decisione impugnata va annullata.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria di fallimento, il 1° dicembre 2014) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato informare la Pretura, all’udienza dell’11 febbraio 2015 o per iscritto, che aveva saldato la pendenza il 3 febbraio. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato domanda al riguardo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 marzo 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).