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14.2015.56 • TRAC TI 14.2015.56 Generato dall'IA

Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Based on Unsubstantiated Cross-Claim Against Separate Entity

Numero d'incarto 14.2015.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appealing party sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order based on an agreement where the opposed party recognized a debt of €300,000, of which a portion was being enforced. The lower court had rejected the request for provisional rejection because it deemed credible the opposed party's objection based on a counterclaim for €300,000, allegedly owed by a distinct but related company. The appellate court overturned this decision, reasoning that for a valid set-off objection in summary enforcement proceedings, the claimant and the defendant in the execution must be the same parties as the creditor and debtor of the counterclaim, and since the alleged counterclaim was against a separate legal entity, the objection was inadmissible as not sufficiently substantiated to render the established debt title ineffective.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di sponsoring. Eccezione di compensazione. Mancanza d'identità tra il creditore della pretesa dedotta in esecuzione e il presunto debitore del credito posto in compensazione

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo domanda riconvenzionale opposizione procedura esecutiva credito in compensazione persona giuridica

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 137 III 625
Territorial Jurisdiction for Attachment of Non-Negotiable Claim Where Attaching Creditor is Claim Debtor
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

The court ultimately granted the provisional rejection of the opposition, which is the core remedy under this article, after reviewing the appellant's claims.

art. 120 cpv. 1 CO

The court found the compensation exception inadmissible because there was a lack of identity between the parties, which is governed by this article.

art. 106 cpv. 1 CPC

This procedural rule was used to determine that costs follow the event (loser pays) for the current judgment.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This article, alongside art. 48 OTLEF, was used to set the amount of the judicial fee for the current judgment.

art. 48 OTLEF

This article was used, together with art. 61 cpv. 1 OTLEF, to determine the judicial fee for the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.56 · Lugano 17 luglio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella causa SO.2014.4945 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 novembre 2014 da

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, Locarno) contro

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)

giudicando sul reclamo del 12 marzo 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 30 gennaio 2014, la RE 1 e la CO 1, che gestisce una scuderia attiva in Moto GP e in Moto 2, hanno firmato un “accordo” inteso a comporre le divergenze sorte in merito all’esecuzione del contratto di sponsorizzazione da esse sottoscritto il 5 marzo 2012. In tale accordo la CO 1 si è in particolare riconosciuta debitrice nei confronti della RE 1 di € 300'000.– da versare entro il 31 marzo 2015 “con modalità previste da accordi separati” (clausola n. 1). Con “accordo aggiuntivo” di stessa data, concluso tra da una parte la RE 1, __________ C__________ e __________ S__________ (questi ultimi due “agenti a titolo personale e in rappresentanza di società a loro connessi e/o riconducibili”), e dall’altra la CO 1, G__________, la M__________ SA, la __________ e __________, sono state definite le modalità di restituzione dei € 300'000.– dovuti dalla CO 1, e in particolare il versamento di una prima rata di € 50'000.– entro il 30 marzo 2014 (clausola n. 2). Inoltre, la CO 1 e la M__________ SA si sono impegnate, singolarmente e/o congiuntamente, a sottoscrivere uno o più “con­tratti di collaborazione in esclusiva” con la RE 1 e con eventuali altre società riconducibili a __________ C__________ e/o __________ S__________, pattuendone preventivamente percentuali e durata (clausola n. 1).

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. E), la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 59'540.–, indicando quale titolo di credito la *“inottemperanza contrattuale contratto del 30.01.2014”*.

C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 novembre 2014 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il

2 febbraio 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.

D. Statuendo con decisione 27 febbraio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'200.– a favore della parte convenuta.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 12 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza 19 novembre

2014. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 2 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’*“Accordo”* e l’*“Accordo aggiuntivo”* del 30 gennaio 2014 costituiscono un valido riconoscimento del debito posto in esecuzione, ma nel contempo ha considerato attendibile l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta con un suo preteso credito di € 300'000.–. Secondo il primo giudice, infatti, dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge che __________ C__________, parte dell’Accordo aggiuntivo e partner dell’amministratrice unica dell’istante, è anche membro del consiglio di amministrazione di C__________ LTD, società che avrebbe riversato ingenti somme di denaro alla M__________ e alla CO 1, entrambe riconducibili a G__________, il quale è pure amministratore unico della convenuta. A mente del Pretore, d’altronde, l’ordine di pagamento di € 300'000.– del 17 marzo 2014, sottoscritto da __________ S__________ per la C__________ LTD in favore della CO 1, *“avalla con tranquillante certezza l’esistenza del credito posto in compensazione dalla convenuta, posto che essa ha sostenuto che il pagamento non le è mai pervenuto e che parte istante non ha negato tale affermazione”*.

3. Nel reclamo la RE 1 afferma che il Pretore non ha compreso quali siano le parti contraenti dell’accordo e dell’accordo aggiuntivo del 30 gennaio 2014. Se da un lato è vero che i firmatari di tale accordo sono anche __________ C__________ e Giorgia S__________, il loro ruolo e la loro partecipazione al contratto quali persone fisiche è limitato al solo punto 1 del contratto aggiuntivo e non anche al punto 2, nel quale è contenuto il riconoscimento di debito invocato quale titolo di rigetto dell’opposizione e che riguarda solo escussa e procedente. La reclamante contesta quindi che dalla documentazione prodotta dalla convenuta si possa evincere che la RE 1 le debba versare € 300'000.–. A suo parere, inoltre, non è noto il motivo dei versamenti attestati dagli estratti bancari prodotti dalla controparte, sicché gli stessi non possono giustificare un eventuale pagamento liberatorio a fronte dell’impegno di versare € 50'000.–­. Contrariamente a quanto affermato dal Pretore nella sentenza impugnata, la reclamante rileva poi di avere, in sede di udienza, recisamente contestato tutte le allegazioni della controparte. A suo modo di vedere, del resto, la compensazione è impossibile in quanto *“i soggetti non coincidono”*.

4. Con osservazioni del 23 aprile 2015 la CO 1 rileva come la reclamante taccia sui

fatti emersi all’udienza di discussione, in particolare sulla circostanza che essa, a fronte degli accordi stipulati, sapeva che la C__________ LTD (di cui __________ C__________ è il direttore) stava e sta tutt’ora trattenendo illecitamente circa € 300'000.– incassati dagli sponsor e non riversati alla convenuta. Onde la sua richiesta di respingere il reclamo.

5. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

6. Nella fattispecie non è contestato – ed è pacifico – che nell’*“Ac­­cordo”* del

30 gennaio 2014 (doc. B n. 1) l’escussa si è riconosciuta debitrice nei confronti della procedente di € 300'000.–, impegnandosi con l’*“Accordo aggiuntivo”* (doc. C n. 2) a corrispondere € 50'000.– entro il 30 marzo 2014. Questi documenti valgono dunque titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 LEF per l’importo dedotto in esecuzione di € 50'000.–, che al tasso del 22 settembre 2014 dell’1.2069 secondo il sito www.fxtop.com, che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137 III 625 consid. 3), equivalgono a fr. 60'345.–. Il rigetto va però concesso per l’importo inferiore di fr. 59'540.– fatto valere dall’istante (art. 58 cpv. 1 CPC).

7. All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dall’escusso rientra anche la compensazione.

7.1 Incombe all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escu­­tente (art. 120 CO) di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.

82 con rimandi).

7.2 Nel caso specifico l’escussa invoca la compensazione con un suo preteso credito di € 300'000.–, che, secondo quanto da essa affermato

all’udienza di discussione del 2 febbraio 2015 e con le osservazioni del 23 aprile 2015, costituirebbe la somma dei

contributi pecuniari incassati dagli sponsor da parte della C__________ LTD (di cui __________ C__________ appare essere il direttore, v. doc. 1) e non riversati a lei, né l’ordine di pagamento di € 300'000.– sottoscritto da __________ S__________ per conto della C__________ LTD a favore della CO 1 (doc. 3*bis*) né quelli predisposti da __________ C__________ (doc. 3) essendo poi a suo dire stati eseguiti.

a) Va anziutto rilevato che, contrariamente a quanto figura nella sentenza impugnata (a pag. 4), l’istante, in replica, ha “recisamente contestato tutte le allegazioni di controparte” (verbale dell’udienza 2 febbraio 2015, pag. 2), compresa pertanto quella fondata sugli ordini di pagamento di € 300'000.– (doc. 3 e 3*bis*). Non si disconosce, invero, che la contestazione era generica, ma incombeva all’escussa di rendere verosimile l’eccezione di compensazione e non all’escutente di fornire indizi sulla sua inattendibilità.

b) Ora, per stessa ammissione dell’escussa debitrice dell’importo preteso di € 300'000.– non è la RE 1 bensì la C__________ LTD, società che ha personalità giuridica distinta da quella della procedente. Anche dagli ordini di pagamento prodotti dall’escussa (doc. 3 e 3*bis*) emerge che il bonifico di questo importo a favore della CO

1 doveva essere addebitato al conto rispettivamente di __________ C__________ e della C__________ LTD e non della RE 1. Le affermazioni dell’escussa e i documenti dalla stessa prodotti attestano pertanto che, semmai, debitori nei suoi confronti dell’importo da lei preteso potevano essere solo __________ C__________ o la C__________ LTD e non la RE 1. E al riguardo non è di rilievo il fatto che quest’ultima abbia firmato l’accordo aggiuntivo accanto a __________ C__________, a __________ S__________ e alle “società a loro connessi e/o riconducibili”. Il punto 1 dell’accordo, su cui l’escussa pretende di fondare il proprio credito, non prevede infatti alcuna responsabilità solidale tra la RE 1 e la C__________ LTD o __________ C__________, né alcuna relazione con il punto n. 2 relativo alle modalità di pagamento degli € 300'000.– riconosciuti dall’e­scussa a favore dell’escutente: del resto, il punto 1 riguarda contratti di collaborazione futuri, mentre il punto 2 concerne la liquidazione di un contratto in essere.

In mancanza d’identità tra la creditrice della pretesa dedotta in esecuzione (RE 1) e il presunto debitore del credito posto in compensazione (C__________ LTD o __________ C__________) l’eccezione sollevata dall’escussa appare inverosimile (art. 120 cpv. 1 CO). Essa, d’altronde, non può fondarsi sugli avvisi di accredito prodotti dalla convenuta (doc. 2) giacché questi documenti accertano versamenti della C__________ LTD a favore della Media Action SA e della CO 1 e non un credito di quest’ultima nei confronti dell’i­­stante. Fondata su valutazioni manifestamente errate dei documenti agli atti e sull’applicazione giuridicamente errata della compensazione in assenza d’identità delle parti ai rapporti giuridici in questione, la sentenza impugnata va riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 59'540.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.

2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dall’istan­­te, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere all’istante fr. 1'200.– per ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 2'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).