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14.2015.4 • TRAC TI 14.2015.4 Generato dall'IA

Creditor's Opposition to Enforcement Order for Unpaid Rent and Parking Fees

Numero d'incarto 14.2015.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved a creditor seeking provisional rejection of an opposition against an enforcement order for unpaid rent based on a signed lease agreement for CHF 4,950, which the lower court partially granted for CHF 4,500 (three months' rent) but rejected concerning parking fees due to a lack of supporting documentation. The appellate court partially upheld the appeal by modifying the starting date for default interest on the undisputed rent amount from April 1st to May 1st, 2014, based on the contract's payment terms, and by excluding the executive costs and collection fees from the provisional decision as they fall outside the judge's purview in this procedure, while simultaneously ruling that the debtor's central claim—that the rent was verbally agreed to be paid in kind with jewelry—was inadmissible because it was first raised on appeal without prior substantiation in the lower court proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Interessi di mora. Eccezione di compensazione. Irricevibilità di nuovi documenti e di nuove allegazioni in sede di reclamo. Spese d’esecuzione

Parole chiave

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pagamento del canone di locazione opposizione al precetto esecutivo interessi di mora procedura esecutiva opposizione diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 139 III 447
DTF 85 III 128
68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The costs of the appeal proceedings were imposed on the appellant due to their near-total defeat.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with art. 106 CPC to establish the amount of appeal costs imposed on the appellant.

art. 48 OTLEF

Used in conjunction with art. 106 CPC to establish the framework for determining the costs of the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.4 · Lugano 15 aprile 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.214 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 10 novembre 2014 da

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 9 gennaio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 dicembre 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2014

dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'950.– oltre agli interessi del 5% dal 1°

aprile 2014, indicando quale titolo di credito: “Locazione e parcheggio secondo trimestre 2014”.

B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 novembre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Balerna. Nel termine impartito per determinarsi sull’istanza, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

C. Statuendo con decisione del 16 dicembre 2014, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­posizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 4'500.– (anziché fr. 4'950.–) più interessi del 5% dal 1° aprile 2014, oltre a fr. 73.30 per spese esecutive e fr. 24.75 quale tassa d’incasso, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’i­stanza. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta alla RE 1 il 20 dicembre 2014 (secondo il tracciamento postale dell’invio raccomandato n. __________), ossia durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), il termine di dieci giorni, iniziato a decorrere il primo giorno feriale dopo le ferie, il 2 gennaio 2015, è scaduto lunedì

12 gennaio. Presentato il 9 gennaio, il reclamo è quindi tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, non avendo la RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede, malgrado il termine impartitole al riguardo dal Giudice di pace, tutte le sue allegazioni e i suoi documenti contenuti nel reclamo sono nuovi e di conseguenza irricevibili.

2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il contratto d’affitto firmato dalle parti il 1° settembre 2013 costituisce, per il mancato pagamento delle pigioni (di fr. 1'500.– mensili) relative al secondo trimestre del 2014, un valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione. Per quanto riguarda invece il preteso incasso delle pigioni per l’uso del parcheggio, il giudice ha rilevato che l’istante non ha prodotto alcun riconoscimento di debito (come ad esempio un contratto d’affitto). Onde l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente alle tre mensilità da aprile a giugno del 2014, di complessivi fr. 4'500.–.

3. Nel reclamo la RE 1 asserisce che le parti avevano verbalmente concordato che la stessa, in qualità di conduttrice, avrebbe corrisposto la pigione in natura, in particolare fornendo gioielli e pietre preziose (da essa tra l’altro commerciati). A mente della reclamante, è per tale motivo che il contratto di locazione non prevedeva alcun deposito di garanzia e che la locatrice non avrebbe mai diffidato la conduttrice riguardo alle pigioni scoperte. In conclusione, quindi, l’escussa sostiene l’esistenza di una *“reciproca compensazione dei rispettivi crediti (le pigioni, d’un lato, la fornitura di gioielli, dall’altro)”* e chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza.

4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

5.2 Nella

fattispecie il contratto di locazione concluso tra la CO 1 e la RE 1 il 1° settembre 2013, debitamente sottoscritto dall’escussa con effetto dal 1°

gennaio 2014 per una durata indeterminata e per una pigione mensile di fr. 1'500.– (doc. E), costituisce di per sé – come rettamente accertato dal Giudice di pace – un valido titolo di rigetto dell’opposizione per le tre mensilità dall’aprile al giugno del 2014 (di complessivi fr. 4'500.–) richieste dalla procedente. Per quanto riguarda invece gli interessi di mora

del 5% richiesti dall’istante a partire dal 1° aprile 2014, in realtà gli stessi decorrono, per ogni singola pigione, anticipatamente dal primo giorno del

relativo mese di computo (v. art. 10.1 del contratto CATEF, doc. E). Per le pigioni scadute dei mesi di maggio e di giugno, quindi, i relativi interessi non decorrono dal 1° aprile 2014 così come richiesto dalla procedente – e confermato dal giudice – bensì rispettivamente dal 1° maggio e dal 1° giugno 2014, ciò che impone una modifica parziale della sentenza impugnata, nel senso che gli interessi sono da computare dal 1° maggio 2014 (data media). E giacché il dispositivo dev’essere rettificato, occorre anche escluderne le spese esecutive e la tassa d’incasso, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.

3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

6. All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

Nel caso in rassegna, l’allegazione della reclamante secondo cui essa si sarebbe accordata con la CO 1 per il pagamento in natura della pigione (segnatamente con l’apporto di gioielli e diamanti) non può essere considerata perché, come visto (sopra consid. 1.3), è irricevibile. In ogni caso fosse stata anche ammissibile, la censura sarebbe comunque dovuta essere respinta, siccome la reclamante non ha reso verosimili le forniture da lei effettuate, l’elenco dei gioielli a suo dire forniti all’istante (doc. C) costituendo al riguardo una semplice allegazione di parte senz’alcun valore probante. In definitiva, il reclamo è infondato e come tale da respingere.

7. Visto la pressoché totale soccombenza della reclamante, le spese processuali del presente giudizio,

stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), vengono poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamentea fr. 4'500.– più interessi del 5% dal 1° maggio 2014.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).