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14.2015.39 • TRAC TI 14.2015.39 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Petition Annulled Due to Late Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2015.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding amount, which resulted in a lower court ordering the bankruptcy; however, the debtor appealed, presenting documentary evidence, specifically fifteen payment receipts dated the day of the appeal filing, demonstrating that not only the debt that led to the bankruptcy petition but also all fourteen other pending enforcement proceedings against the debtor had been settled, satisfying the legal requirement under Article 174(2) of the Enforcement and Bankruptcy Law that the debtor must prove by documents that the debt has been extinguished while rendering their solvency plausible, leading the appellate court to uphold the appeal and annul the bankruptcy order, while imposing the court costs of both instances on the debtor for necessitating the judicial proceedings due to the late payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Petition Annulled Due to Late Debt Settlement: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito atto tardivo procedura pendente diritto processuale annullamento del contratto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

Cited as the legal basis for annulling the bankruptcy declaration because the debt was extinguished.

art. 174 cpv. 2 LEF

Cited to confirm that the condition of the debtor's plausible solvency was met for the annulment of the bankruptcy.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant due to the late payment that necessitated the legal proceedings.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as the basis for calculating the court fee imposed on the appellant.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but the final orders (I, II, III) do not explicitly cite it for a ruling.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but the final orders (I, II, III) do not explicitly cite it for a ruling.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.39 · Lugano 1° aprile 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 novembre 2014 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 4 marzo 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 febbraio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 12 novembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della

RE 1 per il mancato pagamento di fr. 873.90 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 21 gennaio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 26 febbraio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 a far tempo dal 27 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 marzo 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione, come pure tutte le ulteriori esecuzioni a suo carico. Con decreto del 5 marzo il presidente della Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 4 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

27 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto quindici ricevute rilasciate il 4 marzo 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano attestanti il pagamento non solo della procedura esecutiva che ha portato al dissesto, ma pure delle ulteriori quattordici esecuzioni pendenti a suo carico (per complessivi fr. 19'812.15). L’e­scussa ha quindi estinto tutte le procedure a suo carico, per cui sia il presupposto stabilito all’art. 174 cpv. 2 n. 1 che quello della verosimile solvibilità della debitrice (art. 174 cpv. 2 LEF) risultano adempiuti. Il fallimento della RE

1 va pertanto annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 febbraio 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anti­­cipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–; –

; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).