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14.2015.36 • TRAC TI 14.2015.36 Generato dall'IA

Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Declaration Based on Timely Proof of Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2015.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a lower court's bankruptcy declaration, claiming they had settled the debt that formed the basis of the execution. The reviewing court found that the appeal was timely and that the debtor provided documentary proof of paying the execution debt, thus satisfying the requirement under the relevant statute for debt extinguishment. Furthermore, the court determined the debtor's solvency was sufficiently plausible because all other direct executions against them had also been settled by payment, and no new asset deficiency reports had been issued, leading the court to grant the appeal and annul the bankruptcy declaration, while imposing all procedural costs on the debtor for necessitating the legal action through late payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Declaration Based on Timely Proof of Debt Settlement: The reviewing court found that the appeal was timely and that the debtor provided documentary proof of paying the execution debt, thus satisfying the requirement under the relevant statute for debt extinguishment. Furthermore, the court determined the debtor's solvency was sufficiently plausible because all other direct executions against them had also been settled by payment, and no new asset deficiency reports had been issued, leading the court to grant the appeal and annul the bankruptcy declaration, while imposing all procedural costs on the debtor for necessitating the legal action through late payment.

Parole chiave

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quietanza di saldo debito spese di mora prova di pagamento procedura di fallimento opposizione tardiva spese di procedura Fallimento. Pagamento del credito dopo il fallimento. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

The court used this article as the main ground for accepting the appeal and annulling the bankruptcy declaration because the debt had been extinguished.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning to justify placing the legal costs on the appellant (RE 1) because their late payment necessitated judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning regarding the calculation and imposition of the court fee for the first instance.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the calculation and imposition of the court fee for the first instance.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.36 · Lugano 9 marzo 2015marzo 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 dicembre 2014 da

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 febbraio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 10 dicembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'407.60 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 4 febbraio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 25 febbraio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 26 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa

di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. L’impugnazione non è stata intimata alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 27 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta 26 febbraio 2015 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativa al pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento (doc. B1), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata nei casi in cui, come nella fattispecie, l’escusso non ha provato di aver pagato la somma posta in esecuzione prima della pronuncia del fallimento (in concreto sulla ricevuta agli atti non figura l’ora del pagamento) – va osservato che dall’estratto esecutivo prodotto dalla reclamante (doc. B) si evince che tutte e quattro le esecuzioni dirette contro la stessa sono state nel frattempo estinte per pagamento. Non sono poi stati emessi atti di carenza di beni nei suoi confronti. Ciò porta a concludere che la reclamante dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso specifico la prognosi in merito alla situazione finanziaria delle reclamante può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 febbraio 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).