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14.2015.35 • TRAC TI 14.2015.35 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Tax Enforcement Dismissal Ruled Inadmissible Due to Insufficient Challenge

Numero d'incarto 14.2015.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a lower court's decision that definitively dismissed their objection to an enforcement order obtained by the State for the collection of cantonal taxes, interest, and default fees. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the lower court's reasoning, merely requesting a re-examination of the case and citing personal economic and health circumstances, which are legally irrelevant grounds for rejecting or suspending the definitive dismissal of an objection under enforcement law, as such matters should be addressed during the seizure or asset realization phases.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 81 LEF, Art. 93 LEF, Art. 123 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Debtor's Appeal of Tax Enforcement Dismissal Ruled Inadmissible Due to Insufficient Challenge: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the lower court's reasoning, merely requesting a re-examination of the case and citing personal economic and health circumstances, which are legally irrelevant grounds for rejecting or suspending the definitive dismissal of an objection under enforcement law, as such matters should be addressed during the seizure or asset realization phases.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione motivi di competenza opposizione tardiva giudice di pace richiesta di pignoramento diritto economico

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
This provision establishes the availability of the remedy of appeal against the final decision of the Justice of the Peace in matters of definitive rejection of opposition.
Art. 321 cpv. 1 CPC
This provision governs the requirements for formulating grounds of appeal, which were deemed insufficient, leading to the inadmissibility of the appeal (though not explicitly cited in order 1, it is the procedural basis for the rejection in the reasoning).
Art. 81 LEF
che, infatti, censure riguardanti la situazione economica o medica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istan­­za di rigetto dell’opposizione;
Art. 93 LEF
art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr.
Art. 123 LEF
art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014, consid.
Art. 106 cpv. 1 CPC
This provision normally regulates the allocation of procedural costs based on the outcome of the judgment, although the court ultimately waived payment in order 2.
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr.
Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

This provision governs the requirements for formulating grounds of appeal, which were deemed insufficient, leading to the inadmissibility of the appeal (though not explicitly cited in order 1, it is the procedural basis for the rejection in the reasoning).

art. 48 lett. e n. 1 LOG

This article determines the jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal to review the appeal against the decision of the Justice of the Peace.

art. 319 lett. a CPC

This provision establishes the availability of the remedy of appeal against the final decision of the Justice of the Peace in matters of definitive rejection of opposition.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

This provision defines the decision issued by the Justice of the Peace (rejection of opposition) as a final, unappealable decision in the first instance, justifying the recourse to appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision normally regulates the allocation of procedural costs based on the outcome of the judgment, although the court ultimately waived payment in order 2.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This provision establishes the threshold for appealing to the Federal Supreme Court, which was noted as not being met by the disputed value.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.35 · Lugano 16 marzo 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 10 dicembre 2014 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 760.35 oltre agli interessi del 2.5% dal 9 agosto 2014, di fr. 38.45 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente l’“imposta cantonale 2012”, gli “interessi aggiornati sino al 08.08.2014” e la “tassa di diffida (30.04.2014)”;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 dicembre 2014 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno;

che statuendo con decisione 17 febbraio 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 115.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’i­stan­te.

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 febbraio, chiedendo di “esaminare l’istanza […] e la [sua] situazione economica e famigliare” come esposta nelle sue osservazioni, inviate tardivamente al Giudice di pace “per motivi di salute”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.

321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che nel caso specifico il reclamante si è limitato a chiedere il riesame dell’istanza senza minimamente confrontarsi con la decisione impugnata;

che tale motivazione è manifestamente insufficiente, sicché il reclamo si rivela inammissibile;

che

– per inciso – anche la motivazione esposta, tardivamente, in prima istanza (osservazioni 29 gennaio 2015) senza accenno ai motivi di salute evocati solo in sede di reclamo, non giustificherebbe comunque l’annullamen­to o la modifica della sentenza impugnata;

che, infatti, censure riguardanti la situazione economica o medica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istan­­za di rigetto dell’opposizione;

che semmai, egli può far valere tali censure all’Ufficio esazione e condoni o al competente Ufficio di esecuzione in sede di pignoramento o di realizzazione dei beni pignorati, collaborando alla determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014, consid. 2.2);

che il reclamo andrebbe così respinto anche nel merito;

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.

106 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben sette attestati di carenza

di beni per oltre fr. 10'000.– e sono in corso diverse esecuzioni), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’en­­te pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari;

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 848.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono oneri processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).