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14.2015.34 • TRAC TI 14.2015.34 Generato dall'IA

Federal Tax Enforcement Appeal Dismissed for Inadequate Challenge

Numero d'incarto 14.2015.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal court dismissed a debtor's appeal against a lower court's definitive rejection of their opposition to an enforcement action initiated by the federal government for unpaid direct federal tax from 2012, because the appeal failed to specifically address and adequately challenge the contested decision, merely requesting a general review of the application and the debtor's personal/economic situation; the court further reasoned that issues of economic hardship or health are not grounds to overturn a definitive rejection of opposition in enforcement proceedings, as such matters should be raised later in the execution process concerning seizure or payment arrangements.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 81 LEF, Art. 93 LEF, Art. 123 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Federal Tax Enforcement Appeal Dismissed for Inadequate Challenge: CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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caso di rigore economico esecuzione fiscale opposizione opposizione al precetto esecutivo imposta diretta motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article establishes the general rule that court costs follow the event (loser pays), although the court ultimately waived the collection of costs based on the debtor's financial situation.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.34 · Lugano 16 marzo 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 10 dicembre 2014 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la

Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 184.45 oltre agli interessi del 3% dal 9 agosto 2014 e di fr. 2.90,

indicando quali titoli di credito l’“imposta federale diretta 2012” e gli “interessi aggiornati sino al 08.08.2014".

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 dicembre 2014 la Confederazione svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno;

che statuendo con decisione 17 febbraio 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’i­stante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 24 febbraio 2015, chiedendo di “esaminare l’istanza […] e la [sua] situazione economica

e famigliare” come esposta nelle sue osservazioni, inviate tardivamente al Giudice di pace “per motivi di salute”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.

321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che nel caso specifico il reclamante si è limitato a chiedere il riesame dell’istanza senza minimamente confrontarsi con la decisione impugnata;

che tale motivazione è manifestamente insufficiente, sicché il reclamo si rivela inammissibile;

che

– per inciso – anche la motivazione esposta, tardivamente, in prima istanza (osservazioni 29 gennaio 2015) senza accenno ai motivi di salute evocati solo in sede di reclamo, non giustificherebbe comunque l’annullamen­to o la modifica della sentenza impugnata;

che, infatti, censure riguardanti la situazione economica o medica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istan­­za di rigetto dell’opposizione;

che semmai, egli può far valere tali censure all’Ufficio esazione e condoni o al competente Ufficio di esecuzione in sede di pignoramento o di realizzazione dei beni pignorati, collaborando alla determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014, consid. 2.2);

che il reclamo andrebbe così respinto anche nel merito;

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.

106 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben sette attestati di carenza

di beni per oltre fr. 10'000.– e sono in corso diverse esecuzioni), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’en­­te pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari;

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 187.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono oneri processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).