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14.2015.30 • TRAC TI 14.2015.30 Generato dall'IA

Debtor's Appeal for Bankruptcy Annulment Denied Due to Failure to Meet Statutory Requirements

Numero d'incarto 14.2015.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt following a creditor's petition due to non-payment of a debt, prompting the debtor to file an appeal claiming the debt had been settled in the interim. The appellate court dismissed the appeal because the debtor failed to meet the statutory requirements for annulling a bankruptcy declaration under Article 174 of the Enforcement and Bankruptcy Law, which requires proving that the debt is extinguished, deposited, or that the creditor withdrew the bankruptcy request; specifically, the debtor's argument relied only on the *possibility* of obtaining a future contract that might cover the debt, which does not satisfy the exhaustive legal prerequisites for cancellation.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor's Appeal for Bankruptcy Annulment Denied Due to Failure to Meet Statutory Requirements: The appellate court dismissed the appeal because the debtor failed to meet the statutory requirements for annulling a bankruptcy declaration under Article 174 of the Enforcement and Bankruptcy Law, which requires proving that the debt is extinguished, deposited, or that the creditor withdrew the bankruptcy request; specifically, the debtor's argument relied only on the *possibility* of obtaining a future contract that might cover the debt, which does not satisfy the exhaustive legal prerequisites for cancellation.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di fallimento annullamento del contratto estinzione del debito requisito legale mancata prova della solvibilità contratto di deposito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 LEF

This article governs the conditions under which the higher court can annul a bankruptcy declaration, which is the main subject of the appeal's outcome (rejected).

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was used to rule on the allocation of court costs (tassa di giustizia) against the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.30 · Lugano 16 marzo 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 novembre 2014 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 febbraio 2015 presentato dalla RE 1 in liquidazione contro la decisione emessa il 4 febbraio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 5 novembre 2014 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 45'411.23 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 14 gennaio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 4 febbraio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 5 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa

di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 febbraio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 23 febbraio 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda tesa al conferimento dell’effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato l’11 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 5 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3. Nel caso in esame la reclamante si limita a chiedere “una sospensiva” per un periodo massimo di 6 mesi, facendo valere la possibilità concreta che nel corso di questo semestre le venga assegnato un importante appalto per la fornitura di pannelli acustici per l’autostrada del __________ (__________), il cui utile permetterebbe di pagare il credito che ha portato al fallimento, con un “piccolo margine operativo”. Essa afferma di non avere altri scoperti.

Ora, si evince da tale argomentazione che nessuno dei presupposti stabiliti dalla legge (art. 174 LEF) per l’annullamento della decisione impugnata è adempiuto. In effetti, l’esecu­zione che ha portato al fallimento non è estinta, la reclamante non ha depositato il relativo importo presso questa Camera a disposizione della procedente e quest’ultima non ha ritirato la domanda di fallimento. Ciò segna il destino del reclamo.

4. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art.

106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).