Appellant's Withdrawal of Appeal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant initiated a claim against the Canton following a decision rejecting a definitive objection but subsequently withdrew the appeal and failed to pay the required advance, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll as if it were a final judgment, and rule that, based on the withdrawal, the appellant is considered the losing party, thus imposing reduced court costs upon them while denying the opposing party any indemnity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Appellant's Withdrawal of Appeal and Cost Allocation: Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed in order 1 to state that the case is struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
Basis for imposing court costs on the appellant (claimant) in case of withdrawal.
Cited in the reasoning as the basis for determining the amount of the judicial fee, although not explicitly in the operative part regarding the amount imposed.
Testo completo
Incarto n. 14.2015.28 · Lugano 23 marzo 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 6/15 somm. (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 15 gennaio 2015 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro
RE 1
giudicando sul reclamo 11 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 febbraio 2015 dal Giudice di pace;
preso atto che con scritto 12 marzo 2015 RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo e di non intendere depositare l’anticipo richiesto;
atteso che la desistenza pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);
considerato come in tal caso la lite vada stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), al carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
atteso che in caso di ritiro del ricorso, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
ritenuto che non avendo presentato osservazioni, il resistente non ha diritto ad un’indennità;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali ridotte di fr. 50.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).