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14.2015.235 • TRAC TI 14.2015.235 Generato dall'IA

Creditor Enforcement Appeal on Inadmissible New Allegations

Numero d'incarto 14.2015.235
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated enforcement proceedings based on a debt acknowledgment, leading the debtor to oppose the payment order; the initial court provisionally rejected the opposition, and the debtor subsequently appealed this decision. The appellate court dismissed the appeal because the appellant introduced new factual allegations—specifically, detailed contractual breaches and reimbursement claims—for the first time on appeal, which were inadmissible in this summary procedure, confirming the lower court's decision to provisionally reject the opposition based on the established debt acknowledgment pursuant to the relevant enforcement law.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Creditor Enforcement Appeal on Inadmissible New Allegations: The appellate court dismissed the appeal because the appellant introduced new factual allegations—specifically, detailed contractual breaches and reimbursement claims—for the first time on appeal, which were inadmissible in this summary procedure, confirming the lower court's decision to provisionally reject the opposition based on the established debt acknowledgment pursuant to the relevant enforcement law.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione riconoscimento di debito decisione d'esecuzione ordine di pagamento opposizione procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 cpv. 1 LEF

This provision was cited as the legal basis for upholding the lower court's decision to provisionally reject the objection.

art. 106 cpv. 1 CPC

This procedural rule was used to determine that court costs follow the outcome (the losing party pays).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This rule was applied in conjunction with Art. 106 CPC to set the amount of the judgment fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.235 · Lugano 2 febbraio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.4468 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 ottobre 2015 da

CO 1 (patrocinata dallo PA 1,) contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso lRE 1 per l’in­­casso di fr. 7'878.– oltre agli interessi del 5% dall’8 luglio 2015, indicando quale titolo di credito il “*Riconoscimento di debito del 24.09.2014*”.

B. Avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 ottobre 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 1° dicembre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta si è nuovamente opposta. Replicando e duplicando oralmente davanti al Pretore, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

C. Statuendo con decisione 1° dicembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del­l’11 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 dicembre 2015 contro la sentenza notificata RE 1 il 3 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, pur ammettendo il riconoscimento di debito invocato dall’istante, davanti al primo giudice l’escussa ha (solo) accennato all’esistenza di *“fattori”* a suo parere “*sufficientemente gravi per contestare il credito*”, riservandosi di presentare le proprie argomentazioni in sede di merito (v. verbale d’udienza). Risultano pertanto nuove – e di conseguenza inammissibili – tutte le allegazioni che l’RE

1 pre­tende di presentare per la prima volta col reclamo, ossia le gravi inadempienze contrattuali attribuite alla CO 1, di cui solo ora fornisce un elenco dettagliato, nonché le richieste di rimborso di quanto già versato e di rifusione dei costi di affiliazione tardiva all’Istituto di previdenza professionale. Interamente centrata su tali fatti nuovi, l’argomentazione della reclamante manca di ogni forza di convincimento. Merita quindi conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento di debito sottoscritto dalla convenuta per un importo superiore a quello posto in esecuzione (doc. D), rigetta l’opposizione in via provvisoria sulla scorta dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Onde la reiezione del reclamo, fermo restando che la decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3): il pronunciato, quindi, non priva la reclamante del diritto di eventualmente sottoporre il litigio al giudice ordinario con un’azi­­one di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'878.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).