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14.2015.218 • TRAC TI 14.2015.218 Generato dall'IA

Debtor v. Creditor: Annulment of Bankruptcy Based on Pre-Declaration Payment Agreement

Numero d'incarto 14.2015.218
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered a timely appeal against a lower court's declaration of bankruptcy, filed by the debtor following the initial ruling. The court reasoned that although the bankruptcy was correctly declared based on the initial facts (unpaid debt), the debtor presented new evidence showing that the creditor had granted a payment installment agreement *before* the bankruptcy declaration, and the first installment was paid. Because such an agreement, if known beforehand, would have prevented the bankruptcy under the relevant statute, the appellate court accepted the appeal and annulled the bankruptcy order, although it assigned all procedural costs to the debtor for unnecessarily initiating the judicial process.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Accordo di pagamento rateale del credito posto in esecuzione concluso prima della dichiarazione di fallimento. Annullamento del fallimento

Parole chiave

Generato dall'IA
estinzione del debito annullamento della dichiarazione di fallimento annullamento del contratto fallimento personale procedura di rivendicazione nel fallimento compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

This provision is the main legal ground for annulling the bankruptcy declaration because the debtor proved the creditor had granted a deferment before the bankruptcy was declared.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited to justify placing the legal costs on the appellant (RE 1).

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.218 · Lugano 30 novembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.915 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 settembre 2015 da

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 18 novembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 novembre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 15 settembre 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 76'288.– più interessi e spese.

B. Nel termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni e nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo con decisione 10 novembre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 a far tempo dall’11 novembre 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere concluso con l’istante, prima del fallimento, un accordo di pagamento rateale che ha poi rispettato. Il

20 novembre 2015 il presidente della Camera ha provvisoriamente concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale, assegnando all’istante un termine per presentare eventuali osservazioni al riguardo. Il 23 novembre 2015, la reclamante ha trasmesso alla Camera uno scritto del 19 novembre, con cui l’istante comunica alla Pretura di ritirare la domanda di fallimento, confermando la conclusione di un accordo di pagamento rateale degli arretrati e il versamento del primo acconto. Il reclamo non è conseguentemente stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al ritiro della sua domanda.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione .impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 18 novembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’11 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF).

Orbene, nel caso specifico il 22 ottobre 2015, ossia prima della pronuncia del fallimento, l’istante ha concesso alla convenuta la facoltà di pagare il suo credito mediante versamenti di rate mensili di fr. 20'000.–, rendendola attenta che nel caso in cui non avesse pagato tempestivamente una rata il credito residuo sarebbe diventato immediatamente esigibile (doc. C all’istanza). L’istante ha confermato il 19 novembre 2015 che la prima rata è stata regolarmente pagata (v. sopra consid. C). Circostanze che, fossero state note al Pretore prima di statuire, gli avrebbero impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui ritardo a proporre alla creditrice un piano di rientro per un credito esigibile da diversi mesi – la richiesta telefonica risulta successiva all’inoltro della domanda di fallimento (v. doc. C) – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa dovuto redigere osservazioni al reclamo, non richieste dalla Camera. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 novembre 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).