Appeal Against Fine Enforcement Dismissed as Untimely
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed a challenge against a lower court's decision which definitively rejected an objection to enforcement proceedings initiated by the Canton for the collection of a fine amounting to 90. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on November 17, following notification of the lower court's decision on November 6, making the appeal untimely given the ten-day deadline for appeals against summary proceedings decisions. Consequently, the appellant was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Appeal Against Fine Enforcement Dismissed as Untimely: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on November 17, following notification of the lower court's decision on November 6, making the appeal untimely given the ten-day deadline for appeals against summary proceedings decisions. Consequently, the appellant was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited for determining the amount of court costs for the present judgment.
Cited to determine that court costs follow the outcome (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 14.2015.214 · Lugano 15 dicembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 18 settembre 2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 17 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 novembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 90.–, indicando quale titolo di credito il decreto di multa del 7 novembre 2014;
che avendo lo Stato del Canton Ticino con istanza 18 settembre 2015 chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1, con decisione 4 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza con decisione del 4 novembre 2015 e rigettato in via definitiva l’opposizione, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 45.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nel caso specifico, presentato il 17 novembre 2015 allo sportello della cancelleria del Tribunale d’appello contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 novembre (tracciamento della raccomandata n. __________), il reclamo risulta tardivo ed è pertanto irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).