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14.2015.203 • TRAC TI 14.2015.203 Generato dall'IA

Executive Garnishment Appeal Regarding Post-Termination Salaries

Numero d'incarto 14.2015.203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A former executive, whose fixed-term employment contract was terminated immediately by the employer, appealed the lower court's decision which rejected the provisional lifting of an opposition to an executive garnishment for unpaid post-termination salaries. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that even if the appellant’s argument about the immediacy of the termination being disputed were considered (despite being deemed a new allegation inadmissible on appeal), jurisprudence dictates that an immediate termination by the employer, even if unjustified or contested, ceases the employment contract's legal effect, meaning the contract itself no longer serves as a recognized title for debt collection for salaries due after the termination date.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Executive Garnishment Appeal Regarding Post-Termination Salaries: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that even if the appellant’s argument about the immediacy of the termination being disputed were considered (despite being deemed a new allegation inadmissible on appeal), jurisprudence dictates that an immediate termination by the employer, even if unjustified or contested, ceases the employment contract's legal effect, meaning the contract itself no longer serves as a recognized title for debt collection for salaries due after the termination date.

Parole chiave

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disdetta ingiustificata arretrati di salario scioglimento del contratto a termine pignoramento del salario nuove allegazioni di diritto incasso

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 136 III 530
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article was applied to determine that the costs of the judgment follow the outcome (soccombenza).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These provisions were cited for establishing the fee for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.203 · Lugano 22 febbraio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.3940 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 agosto 2015 da

RE 1 contro

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 ottobre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 17 giugno 2007 la CO 1 quale di datrice di lavoro e RE 1 in veste di dipendente hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro di durata determinata (dieci anni), per il quale l’istante è stato assunto nel ruolo di dirigente della società in qualità di CFO (“*Chief Financial Officer*”) a partire dal 1° gennaio 2008 con un salario annuo di fr. 150'000.– per 12 mensilità. Il 26 febbraio 2015 la CO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. A), RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di quattro indennità di fr. 11'981.66 oltre agli interessi del 5% rispettivamente dal

31 marzo, 30 aprile, 31 maggio 2015 e 30 giugno 2015, indicando quali titoli di credito gli “*stipendi non percepiti per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2015, come da contratto di lavoro del 17 giugno 2007*”.

C. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 agosto 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria domanda ai tre stipendi per marzo, aprile e maggio, pur menzionando alla voce “*motivazione*” anche quello di

giugno. Nel termine impartito, la parte con­venuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 settembre 2015.

D. Statuendo con decisione 23 ottobre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’e­scu­­tente.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 ottobre, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, l’allegazione del reclamante secondo cui il contratto di lavoro non sarebbe stato rescisso con effetto immediato, dal momento che la disdetta è stata tempestivamente contestata dal lavoratore, risulta nuova e pertanto inammissibile, siccome in prima sede RE 1 non ha replicato alle osservazioni della CO 1.

2. Anche volendola prendere in considerazione, ad ogni modo, tale allegazione non cambierebbe l’esito della causa. Secondo la giurisprudenza, infatti, quando il datore di lavoro disdice il contratto di lavoro per cause gravi nel senso dell’art. 337 CO, il contratto cessa immediatamente di dispiegare effetti giuridici, anche se la disdetta è ingiustificata e il dipendente ha contestato l’esistenza di una causa grave. Il contratto di lavoro, pertanto, non costituisce più riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta e neppure per l’eventuale credito risarcitorio fondato sull’art. 337*c* cpv. 1 CO, giacché il contratto non accenna all’esi­­stenza di tale credito, il quale non può ritenersi riconosciuto dal datore di lavoro (sentenze del Tribunale federale 5D_147/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 3.2, e della CEF 14.2010.88 del 23 novembre 2010 consid. 5 e 14.2015.86 del

25 agosto 2015 consid. 5). Nella fattispecie, avendo la CO 1 disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato il 26 febbraio 2015 (doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza), a prescindere dalla contestazione mossa da RE 1 lo stesso non rappresenta un titolo idoneo all’ottenimento del rigetto dell’oppo­­sizione per i salari dei mesi successivi a tale data. Il reclamo si rivela dunque infondato. Il pronunciato, comunque sia, non priva il reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III

530 consid. 3.2).

3. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la CO 1, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 47'926.64, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –studio legale.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).