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14.2015.202 • TRAC TI 14.2015.202 Generato dall'IA

Condominium Fee Enforcement Appeal Mootness and Cost Allocation

Numero d'incarto 14.2015.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's provisional rejection of an objection to an enforcement order for condominium fees, but the appellate court declared the procedure moot and struck the case from the roll because the enforcement action against the appellant was withdrawn after the creditor successfully collected the same debt from the appellant's separated spouse in a parallel proceeding. The court reasoned that while the appeal itself became pointless due to the withdrawal, the appellant, who had initiated the appeal contesting liability that was unlikely to be upheld (as condominium co-owners are generally not jointly and severally liable for fees absent contrary agreement, and spousal solidarity for debt ceases upon separation), was the cause of the subsequent termination, thus leading the appellate court to place all first and second instance court costs and award costs to the creditor.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione. Stralcio del reclamo. Statuizione sulle spese e ripetibili di entrambe le istanze

Parole chiave

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spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo valore litigioso ripartizione delle spese soglia del valore litigioso determinazione della tassa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal procedure moot and striking it from the roll.

art. 219 CPC

Cited in the reasoning as the procedural link making Art. 242 CPC applicable in the appeal instance.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited in the reasoning to justify the equitable distribution of procedural costs.

art. 318 cpv. 3 CPC

Cited by analogy in the reasoning to support the decision to place procedural costs on the applicant (CO 1).

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning to determine the possibility of recourse to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning regarding the threshold for the value of the dispute for an appeal.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the possibility of filing a civil law appeal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the deadline for filing an appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the condition of 'fundamental importance' for an appeal.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies concerning the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies concerning the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.202 · Lugano 2 febbraio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 31 agosto 2015 da

CO 1 (rappr. dalla RA 1,) contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2015 dal “Vice” Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nella sentenza appena citata il “Vice” Giudice di pace (*recte:* Giudice di pace supplente) ha rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona per l’incasso di fr. 3'536.20.– oltre agli interessi del 7% dal 1° ago­sto 2015;

che con decreto del 10 novembre 2015 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo;

che come segnalato dall’istante con scritto 2 dicembre 2015 e verificato da questa Camera, l’esecuzione si è estinta il 2 dicembre 2015 a seguito del suo ritiro da parte dell’escutente, avendo lo stesso ottenuto nell’esecuzione promossa parallelamente nei confronti della moglie separata dell’escusso per l’incasso dello stesso credito la dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione;

che non potendo l’esecuzione contro il marito essere continuata, la procedura di

reclamo è così diventata senza oggetto e dev’es­­sere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per

il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, Ba­silea 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);

che le spese processuali di entrambi i gradi di giurisdizione vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esi­­to della lite e quale parte sia all’origine

dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);

che nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2015, il reclamante ha confermato di protestare tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza per *“essere stato coinvolto ingiustamente e inopportunamente in un procedimento che gli ha causato e gli sta provocando ingenti costi legali”*;

che il reclamante avrebbe verosimilmente ottenuto ragione in sede di reclamo, il primo giudice avendo violato i suoi più elementari diritti di parte omettendo di notificargli la replica del 22 ottobre 2015 prima dell’emanazione di una sentenza priva di motivazione e di ogni considerazione sugli argomenti presentati dal convenuto nelle sue osservazioni del 23 settembre 2015 (v. art.

53 e 238 lett. g CPC), peraltro irregolarmente notificata al convenuto personalmente anziché al suo patrocinatore (v. art. 137 CPC);

che anche la domanda di reiezione dell’istanza formulata in via principale dal reclamante era presumibilmente destinata a un esito positivo, siccome in linea di massima i comproprietari di una quota di comproprietà per piani non sembrano rispondere in via solidale dei contributi dovuti alla comunione dei comproprietari di piani, né sul piano interno (art. 649 cpv. 1 CC) né su quello esterno, salvo convenzione contraria (cfr. art. 143 cpv. 1 CO), come in particolare un’apposita

norma del regolamento condominiale accettata dai comproprietari interessati (Wermelinger in: Zürcher Kommentar zum ZGB

IV/1c, 2010, n. 42 ad art. 712*h* CC, con rinvii);

che nel caso specifico l’art. 11 del regolamento accluso all’istan­­za non prevede

alcuna solidarietà tra i comproprietari ma un obbligo di contribuzione *“in proporzione alla propria quota di valore”*,

pari per il reclamante alla metà del valore millesimale della quota che detiene in comproprietà con la moglie;

che contrariamente a quanto sostenuto dall’istante in prima sede, i coniugi rispondono solidalmente dei debiti che rientrano nei bisogni correnti dell’unione coniugale solo finché dura la vita comune (art. 166 cpv. 1 e 3 CC);

che nella fattispecie non è contestato che i coniugi RE 1 vivano separati dal 1° ottobre 2013;

che il reclamante non sembrava così essere debitore della metà del contributo alle spese condominiali per il 2014 e per il 2015 dovuta dalla moglie separata, da lei nel frattempo corrisposta;

che l’istante è d’altronde all’origine della decisione di stralcio, avendo essa ritirato l’esecuzione diretta contro il marito;

che le spese sia di prima che di seconda istanza vanno di conseguenza poste a carico dell’istante (cfr. art. 318 cpv. 3 CPC per analogia);

che per le medesime considerazioni occorre attribuire alla parte convenuta eque ripetibili in entrambi i gradi di giurisdizione;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'536.20.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e i dispositivi n. 1-3 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. La causa è dichiarata senza oggetto ed è stralciata dal ruolo.

2. La tassa di giustizia, anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico.

3. La parte istante rifonderà a quella convenuta fr. 1'000.– per ripetibili.

2. Le spese processuali di fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1, tenuto a rifondere fr. 900.– a RE 1 per ripetibili.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).