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14.2015.20 • TRAC TI 14.2015.20 Generato dall'IA

Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Annulment Based on Post-Ruling Debt Settlement and Improving Solvency

Numero d'incarto 14.2015.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid amount, which resulted in a declaration of bankruptcy by the lower court. The debtor appealed, claiming the debt had been settled and asserting overall solvency. The appellate court reviewed the evidence, finding that the original debt had indeed been paid after the bankruptcy ruling, satisfying one statutory requirement for annulment; furthermore, based on documentation of ongoing work and partial payments against other outstanding enforcement actions, the court determined that the debtor's financial situation was improving and their solvency was sufficiently plausible, leading to the annulment of the bankruptcy declaration, though the debtor was ordered to cover the procedural costs of both instances due to the late payment necessitating the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Annulment Based on Post-Ruling Debt Settlement and Improving Solvency: The debtor appealed, claiming the debt had been settled and asserting overall solvency. The appellate court reviewed the evidence, finding that the original debt had indeed been paid after the bankruptcy ruling, satisfying one statutory requirement for annulment; furthermore, based on documentation of ongoing work and partial payments against other outstanding enforcement actions, the court determined that the debtor's financial situation was improving and their solvency was sufficiently plausible, leading to the annulment of the bankruptcy declaration, though the debtor was ordered to cover the procedural costs of both instances due to the late payment necessitating the appeal.

Parole chiave

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procedura di fallimento quietanza di saldo debito ricorso di annullamento spese d'esecuzione solvibilità finanziaria debito insoddisfatto Fallimento. Solvibilità resa verosimile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article provided the substantive basis for annulling the bankruptcy declaration because the debt was extinguished.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article was cited to justify placing the court costs (tassa di giustizia) on the appellant due to the belated payment that necessitated the judicial procedure.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.20 · Lugano 23 marzo 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 28 ottobre 2014 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 gennaio 2015 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, il 28 ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'442.72 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 13 gennaio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 27 gennaio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 28 gennaio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 2 febbraio il presidente della Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

E. Con scritto del 17 marzo 2015, la reclamante ha prodotto a questa Camera ulteriori osservazioni e due ricevute di pagamenti effettuati il 16 marzo all’Ufficio di esecuzione di Locarno.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 30 gennaio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 28 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 29 gennaio 2015 dell’Ufficio

di esecuzione di Locarno relativa al versamento di fr. 1'539.05 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che la reclamante nel suo gravame ha affermato di dover concludere, nei prossimi tre mesi, tutti i lavori in corso (di cui per uno produce l’offerta) al fine di liquidare definitivamente la società. La stessa asserisce peraltro che le procedure esecutive andranno man mano saldate una volta ricevuti gli acconti dei lavori in atto. A questo proposito dall’estratto esecutivo al 10 marzo 2015, richiesto d’ufficio dalla Camera, e tenuto conto dei successivi versamenti effettuati dalla reclamante il 16 marzo così come dimostrato con le ricevute di pagamento da lei prodotte, si evince che a carico della stessa sono pendenti quattro procedure per complessivi fr. 10'928.15 e che nei suoi confronti non sono finora stati rilasciati attestati di carenza beni. Determinante è che per due delle procedure, il precetto esecutivo è stato unicamente notificato, per cui il relativo credito non può ancora dirsi accertato. Per le altre, si rileva che l’escussa le sta effettivamente pagando ratealmente: difatti, non solo essa ha dimostrato di aver estinto con il versamento del 16 marzo 2015 due ulteriori procedure a suo carico per fr. 985.30, ma nel frattempo sta anche soddisfacendo parte dei suoi debiti, ossia quelli oggetto della

comminatoria di fallimento n. __________ (passato da fr. 10'683.06 a fr. 5'530.90) e dell’esecuzione n__________ (il cui importo iniziale di fr. 1'055.05

si è ora ridotto a fr. 375.60). Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia migliorando, avendo l’escussa fatto prova di poter pagare gran parte delle esecuzioni a suo carico. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 gennaio 2015 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ; –avv. PA 1, __________, __________; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).