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14.2015.192 • TRAC TI 14.2015.192 Generato dall'IA

Debtor's Bankruptcy Annulment Due to Pre-Declaration Debt Payment

Numero d'incarto 14.2015.192
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared bankruptcy for a debtor following an unsecured creditor's request due to non-payment of a small debt, despite the debtor subsequently appealing the decision. The appellate court upheld the appeal, reasoning that the debtor had submitted proof of payment of the entire debt to the enforcement office *before* the bankruptcy declaration, which mandates the annulment of the bankruptcy even if the creditor only registered the payment later, as the crucial moment is the actual extinction of the debt.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 12 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Debtor's Bankruptcy Annulment Due to Pre-Declaration Debt Payment: The appellate court upheld the appeal, reasoning that the debtor had submitted proof of payment of the entire debt to the enforcement office *before* the bankruptcy declaration, which mandates the annulment of the bankruptcy even if the creditor only registered the payment later, as the crucial moment is the actual extinction of the debt.

Parole chiave

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estinzione del debito annullamento della dichiarazione di fallimento annullamento del contratto fallimento personale decisione d'esecuzione procedura di rivendicazione nel fallimento Fallimento. Pagamento prima della pronuncia del fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

The court used this article as the substantive ground for annulling the bankruptcy declaration because the debt was extinguished before the decision.

art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

Cited in relation to determining the relevant time for extinction of the debt when annulling the bankruptcy.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Used to justify placing the court costs upon the appellant due to the need to initiate judicial proceedings following late payment.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with other articles for calculating the court fee imposed upon the appellant in both instances.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with other articles for calculating the court fee imposed upon the appellant in both instances.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.192 · Lugano 6 novembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.3384 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 luglio 2015 da

CO 1 (rappr. dal RA 1 ,) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 ottobre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 28 luglio 2015 l’associazione CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 284.75 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 30 settembre 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 22 ottobre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 23 ottobre 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 27 ottobre 2015 contro la sentenza emessa il 23 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF).

Orbene, nel caso specifico il 7 ottobre 2015, ossia prima della pronuncia del fallimento, il reclamante ha pagato fr. 441.65 al­l’Ufficio di esecuzione di Lugano a saldo dell’esecuzione che ha portato al fallimento (ricevuta n. __________ acclusa al reclamo). Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Poco importa poi al riguardo che tale pagamento sia stato contabilizzato dalla procedente soltanto il 30 ottobre (scritto 3 novembre 2015 della stessa), giacché per legge determinante per la reiezione della domanda di fallimento (come pure per l’annullamento del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il momento dell’estinzione del credito, che avviene già nell’istante in cui il credito viene pagato all’ufficio d’esecuzione (art. 12 cpv. 2 LEF). Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa dovuto redigere osservazioni al reclamo, non richieste dalla Camera. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 ottobre 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’associazione CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).