Creditor Bankruptcy Annulled Due to Subsequent Debt Settlement and Solvency Proof
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt of over seven thousand units, which the lower court granted, declaring the debtor bankrupt. The debtor appealed this decision, arguing that the debt had subsequently been settled and presenting evidence of payment and a significant improvement in their overall financial situation, including the settlement of nearly all other enforcement actions without asset certificates. The appellate court reasoned that under the applicable statute, it could overturn a bankruptcy order if the debtor proves the debt has been extinguished and renders their solvency probable; concluding that the payment proved extinguishment and the comprehensive settlement of other debts made solvency sufficiently probable, the court accepted the appeal and annulled the bankruptcy declaration, but held the debtor responsible for the judicial costs of both instances due to the late payment necessitating the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Annulled Due to Subsequent Debt Settlement and Solvency Proof: The debtor appealed this decision, arguing that the debt had subsequently been settled and presenting evidence of payment and a significant improvement in their overall financial situation, including the settlement of nearly all other enforcement actions without asset certificates. The appellate court reasoned that under the applicable statute, it could overturn a bankruptcy order if the debtor proves the debt has been extinguished and renders their solvency probable; concluding that the payment proved extinguishment and the comprehensive settlement of other debts made solvency sufficiently probable, the court accepted the appeal and annulled the bankruptcy declaration, but held the debtor responsible for the judicial costs of both instances due to the late payment necessitating the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this provision as the primary ground to annul the bankruptcy declaration because the debtor proved the debt was extinguished.
This procedural rule was cited in the reasoning to justify placing the costs upon the appellant due to the unnecessary judicial procedure caused by late payment.
Testo completo
Incarto n. 14.2015.189 · Lugano 30 ottobre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 giugno 2015 da
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2015 presentato dalla RE 1 in liquidazione contro la decisione emessa il 7 ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 19 giugno 2015 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'012.25 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 16 settembre 2015 è comparso solo una rappresentante della convenuta, che si è opposto all’istanza, facendo valere la sua intenzione di far fronte al pagamento del dovuto con la vendita di una proprietà.
C. Statuendo con decisione 7 ottobre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dall’8 ottobre 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 22 ottobre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
12 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art.
174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 7'897.60 il 20 ottobre 2015 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. C), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 21 ottobre 2015) prodotto dalla reclamante (doc. F) si evince che la stessa ha pagato tutte le sue esecuzioni in quel giorno (v. doc. E1-E14), tranne una (la n. __________), che risulta però perenta, e che a suo carico non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria è decisamente migliorata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 7 ottobre 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).