Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2015.187 • TRAC TI 14.2015.187 Generato dall'IA

Creditor's Bankruptcy Petition Upheld Despite Partial Debt Payment Due to Ongoing Insolvency

Numero d'incarto 14.2015.187
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor sought the bankruptcy of a debtor for non-payment of an amount of CHF 3,085.25, which resulted in a declaration of bankruptcy by the lower court. The debtor appealed, claiming to have settled the debt, and presented documentation showing payment of CHF 2,652.70 to the enforcement office after the bankruptcy decree. The appellate court confirmed the bankruptcy because, although the payment requirement of the enforcement debt was satisfied, the debtor failed to make plausible the necessary second condition for annulment: solvency, as evidence showed twelve ongoing enforcement actions totaling nearly CHF 70,000, indicating a continuing inability to meet current and due obligations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Creditor's Bankruptcy Petition Upheld Despite Partial Debt Payment Due to Ongoing Insolvency: The debtor appealed, claiming to have settled the debt, and presented documentation showing payment of CHF 2,652.70 to the enforcement office after the bankruptcy decree. The appellate court confirmed the bankruptcy because, although the payment requirement of the enforcement debt was satisfied, the debtor failed to make plausible the necessary second condition for annulment: solvency, as evidence showed twelve ongoing enforcement actions totaling nearly CHF 70,000, indicating a continuing inability to meet current and due obligations.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di fallimento estinzione del debito azione parziale ricorso di annullamento obbligazione di durata credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

Cited as the provision whose requirement (extinction of debt) was met, although the claim was ultimately rejected based on the solvability requirement.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs are borne by the losing party (the appellant).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2015.187 · Lugano 13 novembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.639 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 19 giugno 2015 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 19 giugno 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'085.25 più interessi e spese.

B. Nel termine assegnato dal Pretore la parte convenuta non ha presentato osservazioni e le parti non hanno chiesto di essere convocate all’udienza.

C. Statuendo con decisione 7 ottobre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dall’8 ottobre 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 2 novembre 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato lunedì 19 ottobre 2015 contro la sentenza notificata alla RE

1 al più presto l’8 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv.

3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 19 ottobre 2015 dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona relativa al versamento di fr. 2'652.70 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che la reclamante non ha reso verosimile

– e neppure allegato – tale presupposto. Come già rilevato dalla Camera nel decreto del 2 novembre 2015, la solvibilità della reclamante appare molto dubbia, giacché a quel momento risultavano pendenti nei suoi confronti 12 esecuzioni per quasi fr. 70'000.–, tra cui 2 sono giunte allo stadio del proseguimento, due all’invio del verbale di pignoramento, tre alla domanda di vendita e una alla comminatoria di fallimento. La situazione risulta, a oggi, essere rimasta immutata. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta migliorando e ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni correnti ed esigibili. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE

1 confermato.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato dalla Pretura del Distretto di Bellinzona a far tempo dall’8 ottobre 2015 alle ore 09:00 è confermato.

2. Le spese processuali di fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; – ; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).