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14.2015.186 • TRAC TI 14.2015.186 Generato dall'IA

Swiss Confederation v. Individual: Withdrawal of Opposition and Dismissal with Costs Determination

Numero d'incarto 14.2015.186
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a case involving a final rejection of opposition proceeding initiated by the Swiss Confederation against an individual, the appellant requested a temporary suspension of the proceedings which were subject to a recent decision by the Justice of the Peace; however, the appellant subsequently communicated the withdrawal of this request, leading the court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll as a result of the desistment (which carries the effect of a final judgment), and determine that while the appellant is technically liable for costs, no court fees would be collected due to the appellant's presumably difficult financial circumstances, thereby avoiding fruitless collection efforts by the public entity and precluding reimbursement claims as the appeal had not been served.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Swiss Confederation v. Individual: Withdrawal of Opposition and Dismissal with Costs Determination: Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Parole chiave

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revoca dell'opposizione Confederazione procedura direttrice effetti della sentenza utile stralcio del procedimento Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro del reclamo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning supporting the order to strike the case from the roll due to withdrawal (desistenza).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish who would normally bear the costs upon withdrawal (although waived in the subsequent order).

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, mentioning the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, specifying the deadline for appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, setting the condition for appeal based on fundamental legal issues.

art. 116 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, referring to the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, referring to the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.186 · Lugano 26 ottobre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 18 settembre 2015 da

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sulla richiesta 19 ottobre 2015 presentata da RE 1 di sospendere fino alla fine dell’anno la procedura conclusasi con la decisione emessa il 13 ottobre 2015 dal Giudice di pace, da qualificarsi giuridicamente come un reclamo contro tale decisione;

preso atto che con scritto 22 ottobre 2015 RE 1 ha comunicato di “annullare la [sua] richiesta”;

atteso che la desistenza pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

considerato come in tal caso la lite vada stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), al carico del quale andrebbero poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

atteso che nel caso specifico le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, già oggetto di diverse esecuzioni, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico;

ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).