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14.2015.180 • TRAC TI 14.2015.180 Generato dall'IA

Appeal Against Debt Enforcement Rejection Inadmissible Due to Insufficient Contestation of Lower Court Reasoning

Numero d'incarto 14.2015.180
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision that definitively rejected an objection to a debt enforcement, initiated based on prior judicial sentences for CHF 23,422.60 plus interest. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated prior arguments without engaging with or sufficiently contesting the reasoning provided by the lower court in its judgment, which is required for review; furthermore, the court noted that the enforcement procedure is limited to verifying the existence of an enforceable title and any substantive grounds for debt extinguishment should have been raised earlier or dealt with through execution procedures, not in the summary objection rejection process.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo con cui l’escusso semplicemente rinvia alle proprie osservazioni all’istanza. Irricevibilità. Irrilevanza delle censure riguardanti la situazione economica e sociale dell’escusso

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo decisione esecutiva limitazione del potere cognitivo argomentazione nel merito esecuzione delle pene impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Used to assess the possibility of an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Used to assess the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

art. 74 cpv. 2 LTF

Used to determine the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal based on a fundamental question of law.

art. 116 LTF

Cited as the basis for a subsidiary constitutional appeal if the fundamental question of law threshold is not met.

art. 113 LTF

Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal period during judicial holidays.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited as the basis for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating judicial costs based on the outcome of the decision (though waived).

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited regarding the inadmissibility of new claims, allegations, or evidence in the appeal.

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

Cited regarding the principle that the Chamber decides based on the case files from the lower court.

art. 320 CPC

Cited defining the grounds for appeal (erroneous application of law or manifestly incorrect ascertainment of facts).

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited regarding the requirements for formulating challenges in the appeal (clear conclusions, detailed designation of contested points).

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited regarding the deadline for filing the appeal (ten days).

art. 319 lett. a CPC

Cited as the basis for filing an appeal against the decision of first instance.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

Cited to characterize the appealed decision as a final, unappealable decision in first instance regarding opposition to execution.

art. 251 lett. a CPC

Cited to establish that the decision was rendered under summary procedure.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited to establish the jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal to hear the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.180 · Lugano 2 ottobre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.3519 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 agosto 2015 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 26 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 23'422.60 oltre agli interessi del 5% dal 4 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito le sentenze 30 marzo 2015 della Corte di appello e di revisione penale (inc. 17.2015.24/36/47) e 4 dicembre 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. 72.2014.12).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 agosto 2015 CO

1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 21 agosto 2015.

C. Statuendo con decisione 17 settembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 settembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nella fattispecie il reclamante si limita a “rifare” opposizione alla richiesta della controparte, rinviando ai motivi contenuti nelle sue osservazioni all’istanza. Poiché egli non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, il reclamo risulta d’acchito irricevibile.

2. Per abbondanza occorre del resto osservare come gli argomenti fatti valere in prima sede non fossero idonei a mutare l’esito della causa. In virtù degli art. 80 e

81 LEF, infatti, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere

sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono invece più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Ciò perché la procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*,

il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esi­­stenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Tra quelle non rientrano le censure riguardanti la situazione economica e sociale dell’escusso. Semmai, egli può farle valere davanti all’ufficio d’esecuzione collaborando alla determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93 LEF) o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014, consid. 2.2).

3. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, che risulta gravato di 12 attestati di carenza di beni per quasi fr. 90'000.–, inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'422.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).