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14.2015.174 • TRAC TI 14.2015.174 Generato dall'IA

Creditor Cost Reimbursement in Enforcement Objection Dismissal

Numero d'incarto 14.2015.174
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A creditor sought the provisional dismissal of an objection to an enforcement order based on a certificate of non-payment, which the lower court granted but awarded only CHF 80 in professional cost reimbursements. The creditor appealed, arguing the reimbursement should be significantly higher, calculated based on time spent and cantonal fee regulations, which suggested a maximum of CHF 395 for the matter's value. The appellate court reasoned that while the lower court erred by not motivating the low award, the claimed reimbursement amount exceeded the maximum allowable under the cantonal tariff (between CHF 65 and CHF 395 for execution proceedings) because the situation did not warrant departing from the tariff's upper limit, leading to the reimbursement being partially increased to CHF 395, with costs for the appeal divided proportionally based on the partial success.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC; Creditor Cost Reimbursement in Enforcement Objection Dismissal: The creditor appealed, arguing the reimbursement should be significantly higher, calculated based on time spent and cantonal fee regulations, which suggested a maximum of CHF 395 for the matter's value. The appellate court reasoned that while the lower court erred by not motivating the low award, the claimed reimbursement amount exceeded the maximum allowable under the cantonal tariff (between CHF 65 and CHF 395 for execution proceedings) because the situation did not warrant departing from the tariff's upper limit, leading to the reimbursement being partially increased to CHF 395, with costs for the appeal divided proportionally based on the partial success.

Parole chiave

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spese di esecuzione rimborso delle spese pagamento provvisorio azione parziale opposizione al precetto esecutivo onorario

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CPC

Applied to apportion the costs of the appeal proceedings based on the partial success of the parties.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited regarding the general rule that costs are borne by the losing party, which is then modulated by art. 106 cpv. 2 CPC for the appeal costs.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when examining the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court based on the value in dispute.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited when assessing whether the value in dispute meets the threshold for appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.174 · Lugano 22 dicembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 139/C/15/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 giugno 2015 dalla

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 14 settembre 2015 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di

Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'248.– e di fr. 10.–, indicando quali titoli di credito: *“1) Attestato carenza beni no __________

di Fr. 2'248.00 emesso il 22.08.2007 dall’UFFICIO DI ESECU­ZIONE, LUGANO. Fattura dal 03.08.2000-24.10.2000 di cessione: __________ AG, __________ 2) Spese richi[e]sta d’indirizzo”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 giugno 2015 l’RE

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. CO 1 non ha ritirato la raccomandata con cui gli è stato fissato un termine per inoltrare le sue osservazioni ed è così rimasto silente al riguardo.

C. Statuendo con decisione 1° settembre 2015, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 80.– a favore della parte istante.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2015 per ottenere l’assegnazione di fr. 549.05 a titolo di ripetibili di prima sede. CO 1, non avendo – ancora una volta – ritirato la raccomandata con l’intimazione del reclamo, non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 14 settembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 2 settembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie, il Giudice di pace ha stabilito le ripetibili a favore del patrocinatore dell’istante in fr. 80.– senza dare alcuna motivazione al riguardo.

3. Nel reclamo RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [RTar, RL 3.1.1.7.1]) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar per le procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti. La reclamante sostiene pertanto che nel caso specifico le ripetibili possono essere fissate tra fr. 67.45 e fr. 393.40, tenendo conto di tutti i fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In virtù dell’art. 13 cpv.

1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel caso di *manifesta sproporzione* tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di conseguenza applicabile solo come “clausola di emergenza”. Basandosi implicitamente sull’art. 13 cpv. 2 RTar, l’escutente afferma che, per giurisprudenza, una riduzione “in misura adeguata” delle ripetibili viene operata applicando la formula che media l’onorario *ad valorem* (OV) con quello *ad horam* (OH) nel seguente modo: 2 x OV x OH / (OV + OH).

Nella fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la catena di cessione della pretesa fatta valere contro il convenuto, analizzare gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione ammonta ad almeno due ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 462.15, calcolata secondo la predetta formula giurisprudenziale (ossia: 2 x 393.40 x

560 / [393.40 + 560]), con l’aggiunta delle spese (10% dell’ono­­rario, art. 6

cpv. 1 RTar) e dell’IVA (8%, art. 14 RTar) per complessivi fr. 549.05. A mente dell’istante il dispendio orario stimato dal Pretore (*recte:*

Giudice di pace) “di almeno una decina di minuti” (indicazione che però non figura nella sentenza impugnata) rappresenta pertanto un eccesso e abuso di apprezzamento da parte di quest’ultimo.

4. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.

107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello

della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della

concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella

commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4).

4.1 Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2 CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

4.2 Nel caso specifico, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 65.– (15% x 20% di fr. 2'258.–) e fr. 395.– (25% x 70% di fr. 2'258.–) arrotondati. Non risulta, d’al­­tronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. In particolare, l’impegno del patrocinatore dell’istante supera evidentemente i fr. 80.– riconosciuti dal Giudice di pace (corrispondenti a 17 minuti secondo la tariffa di fr. 280.– l’ora), anche se un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe profuso in un tale mandato le due ore di lavoro fatte valere dalla

reclamante, senza peraltro produrre una nota d’onorario dettagliata. Ma pur volendo dipartirsi da tale dispendio, applicando

la tariffa di fr. 280.– l’ora (art. 12 RTar) l’onorario *ad horam* (di fr. 560.–) non può dirsi sproporzionato all’onorario *ad valorem* massimo previsto dalla tariffa (fr. 395.–). Non stando i due valori in un rapporto irragionevole, non sussiste quindi il presupposto, stabilito all’art.

13 cpv. 1 RTar, per derogare al limite superiore della tariffa secondo il valore della causa. Può così essere lasciata aperta la questione dell’applicabilità

– oggi discutibile – alla tariffa del 2007 della formula mista citata dalla reclamante.

4.3 Tenuto conto del lavoro svolto, quantificabile in tutt’al più un’ora e mezza, l’indennità massima prevista dalla tariffa, pari come visto a fr. 395.–, appare una partecipazione adeguata all’onorario del­l’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo la reclamante fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va pertanto parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.

5. Premesso che il valore litigioso in questa sede è pari a fr. 469.05, ossia alla differenza tra l’indennità di fr. 80.– assegnata dal Giudice di pace e quella di fr. 549.05 chiesta dalla reclamante, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a una mezz’ora di lavoro (tenuto conto che il patrocinatore ha ricopiato un precedente reclamo [inc. 14.2015.82], come risulta in particolare dal punto 15 in cui parla di “Pretore” e di un dispendio di “al­meno una decina di minuti” senza pertinenza per il caso in esa­me), seguono la reciproca soccombenza parziale (art.

106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 469.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. La tassa di giustizia di fr. 160.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico di CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 395.– per ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/5 e per i restanti 4/5 a carico di CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 100.– per ripetibili parziali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).