Claimant v. Opponent (Provisional Rejection of Opposition Amount)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe claimant sought provisional rejection of an opposition to an enforcement order for three invoices totaling CHF 16,679.60, but the lower court only provisionally rejected the opposition for a lesser amount, excluding one of the invoices because it was allegedly not included in the enforcement request. The appellate court granted the appeal, finding a manifest error because the excluded invoice for CHF 9,228.75 was clearly listed in the enforcement order, thus requiring the provisional rejection of the opposition for the full amount claimed, though claims for default interest not included in the original enforcement order could not be considered.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Svista manifesta del Pretore che non tiene conto di uno dei crediti indicato sul precetto esecutivo. Spese processuali poste a carico dello Stato
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to place the cost of the current judgment on the State for reasons of equity.
Mentioned as the general rule for allocating costs according to success, although ultimately overruled by equity.
Used to state that no indemnity for legal costs will be awarded as none was requested.
Testo completo
Incarto n. 14.2015.165 · Lugano 2 dicembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.2762 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 giugno 2015 dalla
RE 1 contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 agosto 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di tre fatture di fr. 9'228.75, fr. 2'417.90 e fr. 5'032.95 contrassegnate come *“RG 8000981 offen”, “RG 8000979 offen” e “RG-GU 8000880 offen”*;
che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 giugno 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che statuendo con decisione 12 agosto 2015, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 7'450.85 (anziché fr. 16'679.60), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–, per il motivo che *“la pretesa di fr. 9'228.75, fatta valere con l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, ed anche gli interessi di ritardo non possono essere ammessi in quanto non richiesti con il precetto esecutivo in parola”*;
che il 2 settembre 2015 la RE 1 ha chiesto alla Pretura di “rivalutare l’importo” per cui l’opposizione è stata rigettata, osservando che nel precetto esecutivo è stata indicata la somma complessiva di fr. 16'679.60, e non di soli fr. 7'450.85 come invece ritenuto dal Pretore;
che la Pretura ha trasmesso alla Camera lo scritto appena menzionato per essere trattato come reclamo;
che la CO 1 non ha presentato osservazioni né in prima né in seconda istanza;
che nel rigettare l’opposizione solo parzialmente il primo giudice è incorso in una svista manifesta, non accorgendosi che nel precetto esecutivo (doc. A), oltre ai due crediti presi in considerazione, è stata anche indicata, come primo titolo di credito, la posizione “RG 8000981 offen” per fr. 9'228.75;
che di conseguenza il reclamo è fondato e l’opposizione interposta dalla convenuta va integralmente rigettata in via provvisoria, siccome la pretesa totale posta in esecuzione, di fr. 16'679.60, è inferiore alla somma di fr. 18'957.15 riconosciuta dall’escussa (doc. B accluso all’istanza);
che le pretese per interessi di mora fatte valere solo con l’istanza (act. I) ma non nel precetto esecutivo non possono invece essere prese in considerazione, il rigetto dell’opposizione non potendo per sua natura vertere su un importo superiore a quello posto in esecuzione (v. Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
125 in fondo);
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma non essendo la necessità di riformare la sentenza contestata addebitabile a una delle parti, per motivi di equità occorre porla a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo (art. 105 cpv. 2 CPC);
che non è nemmeno necessario intervenire sul dispositivo relativo alle spese decise in prima istanza, esse essendo già state poste a carico della convenuta;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'228.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.
2. Non si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 170.– è restituito alla reclamante.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).