Creditor Enforcement Order Opposition Rejection Appeal Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor obtained a definitive rejection of the debtor's opposition to an enforcement order for approximately CHF 23,748.75 plus interest, following a decision by the lower court. The debtor subsequently filed an appeal against this ruling, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline, considering that the appeal period was not suspended by the judicial summer recess, which concluded before the appeal was lodged, and the amount in dispute did not meet the threshold for further federal appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC; Creditor Enforcement Order Opposition Rejection Appeal Dismissed for Untimely Filing: The debtor subsequently filed an appeal against this ruling, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline, considering that the appeal period was not suspended by the judicial summer recess, which concluded before the appeal was lodged, and the amount in dispute did not meet the threshold for further federal appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article regulates the admissibility of the appeal (reclamo) to the Court of Execution and Bankruptcy, which is the basis for the judgment on the appeal.
This article provides the general rule regarding the imposition of costs based on the outcome of the decision (though the court ultimately decided not to collect them).
Testo completo
Incarto n. 14.2015.162 · Lugano 2 settembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 18 giugno 2015 da
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 agosto 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
in fatto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 23'748.75 oltre agli interessi del 5% dal 3 marzo 2015;
che accogliendo parzialmente l’istanza promossa nel frattempo dall’escutente, con decisione del 3 agosto 2015, il Pretore ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 per fr. 23'748.75, oltre agli interessi del 5% su fr. 22'306.85 dal 3 marzo 2015, ponendo a suo carico le spese processuali pari a fr. 160.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato solo il 25 agosto 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 agosto (v. estratto relativo al tracciamento della raccomanda n. __________), in concreto il reclamo è tardivo, il termine di ricorso essendo scaduto lunedì
17 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che a scanso di equivoco va infatti ricordato che in materia esecutiva le ferie estive si estendono dal 15 al 31 luglio 2015 (art. 56 n. 2 LEF, applicabile anche alle sentenze di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC: DTF 138 III 485 consid. 3.1.1; sentenza della CEF 14.2011.115 del 10 agosto 2011, RtiD 2012 I 972 n. 43c);
che il reclamo è pertanto irricevibile;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv.
1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che d’altronde viste le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa, la riscossione di spese processuali rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico (cfr. art. 112 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'748.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).