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14.2015.16 • TRAC TI 14.2015.16 Generato dall'IA

Enforcement of Foreign Judgment Based on Provisional Award Upheld Following Prior Rejection of Recognition Challenge

Numero d'incarto 14.2015.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed the final rejection of its opposition to an enforcement order that sought payment of an amount based on a foreign judgment recognizing a provisional award. The appellate court dismissed the appeal because the debtor's challenge to the underlying recognition (exequatur) of the foreign judgment had already been definitively rejected by another chamber of the court, and the debtor presented no other grounds for challenging the rejection of the opposition, which was a consequence of the exequatur ruling.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera che condanna il convenuto al pagamento di una “provvisionale”. Reclami alla CEF e alla II CCA incentrati sulla questione dell’exequatur

Parole chiave

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esecuzione di decisioni straniere riconoscimento della decisione pagamento provvisorio opposizione al precetto esecutivo riconoscimento di decisioni straniere motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning section concerning costs, which followed the substantive ruling, making it the applicable rule for imposing costs.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These articles were cited as the basis for determining the judgment fee, which is part of the final orders regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.16 · Lugano 1 ottobre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.856 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 26 settembre 2014 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 gennaio 2015 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'200.– oltre agli interessi del 5% dal 5 agosto 2014, indicando quale titolo di credito la sentenza del Tribunale ordinario di ____n. __________ del 19 dicembre 2013, con riferimento a una “provvisionale” ammon­tante a € 10'000.– (pari a fr. 12'200.–);

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 settembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, previo riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza del Tribunale di Como;

che statuendo con decisione 15 gennaio 2015 il Pretore ha accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando esecutiva in Svizzera “la decisione di condanna al pagamento di una provvisionale di € 10'000.– a favore di CO 1 contenuta nella sentenza n. __________ del Tribunale ordinario di Como” e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indenni­tà di fr. 870.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento del dispositivo (n. 1.2) relativo al rigetto dell’opposizione e la reiezione dell’istanza limitatamente al medesimo punto;

che parallelamente l’escusso ha inoltrato un altro reclamo alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello postulando l’an­­nullamento del dispositivo (n. 1.1) riferito alla domanda d’exe­­quatur;

che con sentenza del 20 luglio 2015 (inc. 12.2015.14), la predetta Camera ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità, ponendo a carico del reclamante le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità per ripetibili di fr. 600.–;

che siffatta sentenza è passata in giudicato;

che nel reclamo ora in esame RE 1 si è limitato “a chiedere l’annullamento del dispositivo 1.2 statuente il rigetto definitivo dell’opposizione, quale conseguenza dell’accoglimento che verrà proposto contro la dichiarazione di exequatur”, rinviando alle motivazioni contenute nel reclamo parallelo;

che siccome l’altro reclamo è stato definitivamente respinto dalla seconda Camera civile, anche il reclamo in rassegna dev’essere respinto, RE 1 non invocando altri motivi d’impugna­­zione di quello su cui già si è statuito;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).