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14.2015.152 • TRAC TI 14.2015.152 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Regarding Enforcement Order Dismissed for Failure to Address Lower Court's Reasoning

Numero d'incarto 14.2015.152
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a creditor's attempt to provisionally reject an objection to an enforcement order for CHF 15,631.32, where the lower court had dismissed the creditor's request. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the lower court's reasoning—that the claim was pursued by an entity different from the one that concluded the underlying vehicle rental contract—and because the appellant introduced a new, unproven claim of credit assignment, which is impermissible in an appeal, thus upholding the dismissal and imposing costs on the appellant.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile in quanto la reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui difetta il requisito dell’identità tra creditore ed escutente

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione opposizione al precetto esecutivo cessione del contratto interpretazione della sentenza comminatoria di fallimento impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 139 III 447
Ad ogni modo, sta di fatto che in questa procedura la RE 1 non ha dimostrato l’esistenza dell’allegata cessione di credito, come invece le incombeva (DTF 139 III 447 consid.
DTF 132 III 142
creditore – la sua natura formale – e conferirvi forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 326 cpv. 1 CPC

Cited as the procedural basis for deeming the appellant's new allegation regarding the claim assignment inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current judgment follow the outcome (the appellant lost).

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.152 · Lugano 2 novembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 giugno 2015 da

RE 1 contro

CO 1 ora d’ignota dimora

giudicando sul reclamo del 7 agosto 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 maggio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 15'631.32 oltre agli interessi del 5% dal 22 maggio 2015, indicando quale titolo di credito la “fattura __________ del 22.05.2015”.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 giugno 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo con decisione del 3 agosto 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, oltre a

risposte a due domande relative al recupero e all’uso del veicolo oggetto della controversia. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni, né si ritiene necessario notificarle la presente sentenza in via edittale (essendo la sua dimora ignota).

Considerando

in

diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 agosto 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 4 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico la reclamante non si è per nulla confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l’i­stanza non può essere accolta perché è stata presentata da una persona – la RE 1 – che non è quella con cui l’escussa ha concluso il contratto di noleggio di veicolo su cui è fondata la pretesa posta in esecuzione. La reclamante afferma, invero, di avere acquisito tale pretesa “tramite cessione di credito” (reclamo, pag. 2, 3° capoverso), ma si tratta di allegazione nuova e pertanto irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC) e comunque essa non pretende di avere provato tale cessione con documenti che il Pretore avrebbe colpevolmente ignorato. Il reclamo si rivela così inammissibile. Ad ogni modo, sta di fatto che in questa procedura la RE 1 non ha dimostrato l’esistenza dell’allegata cessione di credito, come invece le incombeva (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

1.4 Pure irricevibili sono le domande relative al recupero e all’uso del veicolo oggetto della controversia. Contrariamente a quanto pare credere la reclamante, né il primo giudice né l’autorità di ricorso sono abilitati a rilasciare una “valutazione arbitrale” della controversia che oppone le parti né a rispondere

a quesiti sul merito della questione. Il loro compito è limitato a verificare la forza probante del titolo prodotto dal

creditore – la sua natura formale – e conferirvi forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio, ad ogni modo, dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’e­sistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'631.32, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione alla.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).