Creditor's Bankruptcy Upheld Due to Untimely Proof of Payment on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor requested the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt, which the lower court granted; the debtor subsequently appealed, claiming solvency and presenting proof of payment after the original bankruptcy decision but after the statutory ten-day appeal deadline for presenting such evidence under the relevant enforcement law had expired. The appellate court reasoned that under the governing statute, grounds for annulling a bankruptcy through appeal, such as proving subsequent debt extinction, must be raised and substantiated within the appeal period, and since the payment proof was submitted too late, the appeal lacked the necessary prerequisite for annulment, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the bankruptcy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Creditor's Bankruptcy Upheld Due to Untimely Proof of Payment on Appeal: The appellate court reasoned that under the governing statute, grounds for annulling a bankruptcy through appeal, such as proving subsequent debt extinction, must be raised and substantiated within the appeal period, and since the payment proof was submitted too late, the appeal lacked the necessary prerequisite for annulment, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the bankruptcy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected because the requirements for annulling the bankruptcy under this provision (proof of debt extinction within the appeal period) were not met.
Used to determine that court costs for both instances are to be borne by the losing party.
Used as the basis for calculating the court fee imposed on the losing party.
Testo completo
Incarto n. 14.2015.141 · Lugano 18 agosto 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.2207 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 maggio 2015 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 18 maggio 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'695.– più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione 24 giugno 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 13 luglio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 14 luglio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di voler saldare
il credito posto in esecuzione il 27 luglio. Il 5 agosto 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo.
E. Con scritto spontaneo del 14 agosto 2015, RE 1 ha prodotto a questa Camera due ricevute di pagamento a favore dell’Ufficio di esecuzione di Lugano. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Avendo in concreto RE 1 ritirato la raccomandata della Pretura il 15 luglio 2015 (secondo il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), ovvero durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il termine di ricorso ha iniziato a decorrere solo il 2 agosto (DTF 96 III 50 consid. 3), venendo a scadere mercoledì 12 agosto. Presentato il 24 luglio in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli pseudonova o *“unechte* *Nova”* citati all’art.
174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha sì provato di avere versato fr. 7'000.– all’UE di Lugano, verosimilmente a saldo della procedura che ha portato al fallimento, ma il pagamento è stato effettuato solo il 14 agosto 2015, ossia dopo la scadenza del termine di reclamo di 10 giorni, verificatasi mercoledì 12 agosto 2015 (v. sopra consid. 1). Ora, i motivi ostativi al fallimento devono essere realizzati e sollevati nel termine di ricorso (DTF 139 III 491 segg. consid. 4; 136 III
294 consid. 3). Venendo così meno già il (primo) presupposto per annullare il fallimento (giusta l’art. 174 cpv. 2 n. 1), vano quindi sarebbe chinarsi sulla solvibilità dell’escusso, da lui peraltro nemmeno resa verosimile. Il reclamo va pertanto respinto.
3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 a far tempo dal 14 luglio 2015 alle ore 10.00 è confermato.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.–, già anticipata da RE 1, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).