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14.2015.14 • TRAC TI 14.2015.14 Generato dall'IA

Appeal Regarding Jurisdiction in Payment Order Opposition Following Administrative Fine Rejection

Numero d'incarto 14.2015.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision which definitively rejected an objection to a payment order, where the debt stemmed from a legally binding administrative fine for commencing reconstruction work without approved plans. The appellate court reasoned that in proceedings for the definitive rejection of opposition, the court's jurisdiction is strictly limited to verifying the formal existence of an enforceable title and the absence of documentary proof of debt extinguishment occurring *after* the title's issuance; therefore, arguments regarding the original merits of the fine, such as the alleged inapplicability of the penalty to a legal entity or the proportionality of the amount, were deemed inadmissible as they should have been raised in the prior administrative appeal process leading to the final, res judicata fine decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di multa per violazione della Legge edilizia cantonale (LE). Irricevibilità delle contestazioni che avrebbero potuto essere sollevate già nella procedura edilizia

Parole chiave

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potere di cognizione pagamento dell'ammenda opposizione ordine di pagamento opposizione al precetto esecutivo forza di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 lett. e n. 1 LOG

This provision establishes the jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal to rule on the appeal, mentioned in the context of the decision's finality.

art. 319 lett. a CPC

This provision specifies that the appeal (reclamo) is the admissible remedy against the challenged decision.

art. 251 lett. a CPC

Cited to establish that the decision was rendered under a summary procedure, which affects the appeal timeline.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited to confirm the appeal was timely filed based on the summary procedure.

art. 321 cpv. 1 CPC

Used to state the requirement for the appellant to formulate clear, sufficient, and detailed grounds for the appeal.

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

Cited to establish that the Chamber generally rules based on the case files from the lower court.

art. 320 CPC

Cited to define the scope of review in the appeal, allowing review of erroneous application of law or manifestly erroneous findings of fact.

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited to declare the new facts/evidence presented in the appeal inadmissible.

art. 80 e 81 LEF

These articles form the substantive basis for the final rejection of the opposition, as the claim was based on an enforceable administrative decision.

art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

Cited to justify the definitive rejection of the opposition because the claim was based on an enforceable decision by a Swiss administrative authority.

art. 81 cpv. 1 LEF

Used to explain why new grounds for opposition (like challenging the basis of the fine) are inadmissible in the definitive rejection procedure.

art. 326 CPC

Cited again to declare new factual allegations regarding the disproportionate nature of the fine inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to allocate the costs of the present judgment based on the outcome (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.14 · Lugano 26 marzo 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo del­l’op­posizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia promossa con istanza 10 dicembre 2014 da

CO 1, __________ (rappr. dal RA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo dRE 1 contro la decisione emessa il 10 gennaio 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 ottobre 2014 dal­l’Ufficio

di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio, il CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’in­casso di fr. 1'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 agosto 2011,

indicando quale titolo di credito: “multe 2011 + interessi al 5.00%; fattura 145/2011 del 14.07.2011”.

B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 dicembre 2014 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 gennaio 2015.

C. Statuendo con decisione 10 gennaio 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 gennaio 2015 contro la sentenza notificata all’RE 1 al più presto il 12 gennaio (l’11 essendo una domenica), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, le tre lettere del 12 aprile 2011 (doc. E), 17 febbraio 2014 (doc. F) e 19 settembre 2014 (doc. G) inviate dal presidente dell’RE

1 al RA 1, che l’escussa pretende di produrre con il reclamo, sono dunque inammissibili.

2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione, regolarmente passata in giudicato, con la quale il Municipio di Serravalle ha comminato all’escussa una multa di fr. 1'000.– per contravvenzione alla Legge edilizia cantonale (LE, RL 7.1.2.1), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione. Il primo giudice non ha d’altronde considerato pertinenti nella procedura di rigetto le allegazioni fatte valere dall’e­scussa nelle osservazioni all’istanza in merito alla sua asserita impunibilità quale persona giuridica, nella misura in cui tendono a rimettere in discussione il fondamento stesso della multa inflitta dall’i­stante.

3. Nel reclamo l’RE 1 espone la propria versione dei fatti che hanno portato all’emanazione della multa, sanzione a cui si oppone, eccependo nuovamente ciò che qualifica come un vizio di forma, ossia il fatto che in virtù dell’art. 46 cpv. 4 LE la multa – a suo dire – non poteva essere inflitta a lei perché è una persona giuridica. La reclamante, inoltre, giudica la sanzione sproporzionata, nella misura in cui essa afferma di non avere scopo di lucro né di trarre alcun vantaggio economico dalla situazione, l’edificio da ristrutturare essendo destinato a diventare un ostello di pubblica utilità.

4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Nella fattispecie il Comune di Serravalle fonda l’istanza sulla propria decisione del

12 luglio 2011, con cui, in base all’art. 46 LE, alle relative norme di attuazione, alla Legge organica comunale (LOC) e all’avviso cantonale n. 70108 del 29 settembre 2010, ha determinato in fr. 1'000.– la multa inflitta all’escussa per aver iniziato i lavori di ricostruzione di un rustico sito sulla particella n. __________ RFD __________ prima che fossero stati inoltrati i piani esecutivi. Poiché esecutiva, questa decisione, adottata da un’autorità

amministrativa svizzera (v. art. 46 cpv. 1 *a.i.* LE), giustifica di per sé il rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF per l’importo di fr. 1'000.– e per gli interessi posti in esecuzione.

5. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_744/2012 del 10 giugno 2013, consid. 1.2.3, e 5A_673/2008 del 20 novembre 2008, consid. 2.3.2).

5.1 Nel caso specifico, la reclamante ripropone il tema della violazione dell’art. 46 LE, senza però minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui tale genere di contestazione non è pertinente nella procedura di rigetto dell’opposizione, vale a dire esula dal potere cognitivo del giudice del rigetto. Su questo punto il reclamo risulta pertanto irricevibile (v. sopra consid. 1.2).

5.2 Ad ogni modo, è corretta la conclusione a cui è giunto il primo giudice, perché secondo la giurisprudenza e la dottrina appena citate (sopra consid. 5) le censure che già sarebbero potute essere sollevate nella procedura che ha portato alla decisione prodotta quale titolo di rigetto non possono più esserlo nella (successiva) procedura di rigetto dell’opposizione. In altre parole, la reclamante avrebbe dovuto far valere le ragioni che propone in questa sede impugnando la decisione del Municipio davanti al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni previsto a tale scopo (cfr. doc. B accluso all’istanza, in fine). Dal momento che la decisione è passata in giudicato (ossia è definitiva), ora non è più possibile criticarla. A prescindere dalla sua inammissibilità il reclamo era dunque comunque votato all’in­suc­cesso.

5.3 Quanto attiene alla pretesa sproporzione della sanzione, non solo si tratta di una doglianza che la reclamante avrebbe dovuto far valere ricorrendo contro la decisione di multa (v. sopra consid. 5.2), ma essa, per di più, è fondata su allegazioni di fatto nuove, presentate per la prima volta con il reclamo, e perciò inammissibili (art. 326 CPC e sopra consid. 1.2). Su questo punto il reclamo si avvera così infondato.

6. La tassa del presente giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, l’istante non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – RA 1

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Malvaglia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).