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14.2015.132 • TRAC TI 14.2015.132 Generato dall'IA

Enforcement Proceedings: Failure to Appear at Conciliation Hearing Upheld on Appeal

Numero d'incarto 14.2015.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An enforcement proceeding was initiated to collect veterinary fees, leading to a definitive rejection of the opposition after the debtor failed to appear at the conciliation hearing, despite the debtor's husband later claiming a scheduling error due to family reasons. The appellate court rejected the appeal against this decision, reasoning that the initial failure to appear was not excusable as mild negligence under the relevant procedural code, as the appellant failed to sufficiently substantiate the alleged mistake with evidence like the husband's agenda, and further, the original citation had adequately warned the parties regarding the consequences of non-appearance, including the possibility of a direct ruling by the conciliation authority if requested by the creditor.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Citazione all’udienza di conciliazione della causa di merito. Mancata comparsa della parte convenuta. Decisione sulla pretesa dell’istante. Restituzione del termine

Parole chiave

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procedura esecutiva udienza di conciliazione opposizione errore scusabile tardivo pagamento delle spese risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to rule that litigation costs follow the outcome of the case (defeat).

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.132 · Lugano 7 dicembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 28 maggio 2015 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 giugno 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 maggio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'143.– oltre agli interessi del 5% dall’11 dicembre 2014 *“per prestazioni eseguite da parte de medico veterinario

per conto della sua bestia con il nome “__________” come da lei ordinato”*, di fr. 90.– per “spese amministrative” e di fr. 15.– per

“esecuzione procedura esecutiva”;

che all’atto della notifica, il marito di RE 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo;

che con istanza di conciliazione del 28 maggio 2015 la CO 1 ha convenuto RE 1 alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco affinché essa riconoscesse le pretese dedotte in esecuzione e ha chiesto all’autorità di conciliazione di giudicare essa stessa la controversia ove la convenuta non avesse riconosciuto integralmente le sue pretese;

che il 29 maggio 2015, il Giudice di pace ha citato le parti a comparire personalmente all’udienza del 15 giugno 2015 per procedere al tentativo di conciliazione “con le comminatorie di legge in caso di mancata comparsa (art.

206 CPC)”;

che all’udienza è comparsa solo la parte istante, che ha nuovamente chiesto al giudice di formulare una decisione;

che statuendo con decisione dello stesso 15 giugno 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’op­­posizione interposta dalla parte convenuta per fr. 1'143.– oltre agli interessi del 5% dall’11 dicembre 2014, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;

che il 17 giugno 2015, il Giudice di pace ha risposto al marito dell’escussa di non poter accogliere la sua richiesta del giorno precedente, con cui aveva chiesto di rimediare alla sua mancata comparsa all’udienza di conciliazione, spiegando di essere stato delegato dalla moglie, impedita per gravi motivi di famiglia, a presentarsi al posto suo, ma di avere segnato sulla sua agenda la data del 16 anziché del 15 giugno;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2015 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa all’istanza inferiore, chiedendo che essa sia trattata da un altro giudice;

che nelle sue osservazioni del 26 agosto 2015, la CO 1 ha ribadito “l’eccellenza” delle cure prodigate al gatto della convenuta, concludendo che la stessa deve pertanto pagare la fattura per tali prestazioni;

che il 7 settembre 2015 la reclamante ha presentato spontaneamente un allegato di osservazioni in merito alla procedura di reclamo;

che la sentenza impugnata, nella misura in cui rigetta l’op­­posizione interposta dalla reclamante, rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC);

che secondo l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che i documenti prodotti dalle parti in questa sede, nella misura in cui non facevano già parte dell’incarto del Giudice di pace, sono di conseguenza inammissibili e non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno;

che la reclamante lamenta anzitutto il rifiuto del Giudice di pace di fissare una nuova udienza di conciliazione, reputando lieve la colpa del marito, sicché a sua mente il primo giudice avrebbe dovuto concedere un termine suppletorio nel senso dell’art. 148 cpv. 1 CPC;

che in virtù di questa norma, ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura;

che ove l’inosservanza di un termine sia dovuta a un’inavverten­­za, una negligenza o una dimenticanza della parte, in assenza di altre circostanze particolari la sua colpa non è in linea di massima considerata lieve (v. Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 18 ad art. 148 CPC; sentenza del Tribunale federale 2C_697/2012 consid. 2.2);

che ciò pare valere in particolare per la trascrizione sbagliata di una data nell’agenda della parte anche se è stata effettuata da un suo ausiliario (Dolge/Infanger, Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, pag. 67; apparentemente *contra:* Tappy in CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 148 CPC);

che nel caso concreto, ad ogni modo, la reclamante non ha reso verosimile, come le incombeva (art. 148 cpv. 1 CPC), la pretesa svista del marito, non avendo prodotto né l’agenda di lui né una conferma da terzi che egli si sia effettivamente presentato il 16 giugno alle ore 11:00 presso la Giudicatura di pace;

che la censura va così respinta;

che è poi senza rilievo per il giudizio odierno il fatto che il Giudice di pace non ha dato alla CO 1, a norma dell’art. 149 CPC, la possibilità di esprimersi sulla richiesta (implicita) di citazione delle parti a una nuova udienza, anzitutto perché se ne sarebbe semmai potuta dolere unicamente la diretta interessata e anche perché i diritti della CO 1 non sono stati pregiudicati, siccome il primo giudice non ha dato seguito alla richiesta;

che d’altronde, contrariamente a quanto asserisce la reclamante, la citazione all’udienza di conciliazione menzionava, seppur indirettamente con un rinvio alla legge, la possibilità per il Giudice di pace di decidere sulla pretesa dell’istante in assenza della convenuta;

che, infatti, le parti sono state citate “con le comminatorie di legge in caso di mancata comparsa (Art. 206 CPC)”, norma il cui testo è riprodotto nel punto 2 delle avvertenze in calce alla citazione;

che in virtù di tale norma se il convenuto ingiustificatamente non compare (come è poi stato il caso nella fattispecie), l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (Art. 209-212 CPC);

che per l’art. 212 cpv. 1 CPC se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi;

che nel caso specifico la CO 1, nella sua istanza debitamente notificata alla convenuta con la citazione, ha esplicitamente chiesto che *“l’autorità di conciliazione, qualora la parte convenuta non dovesse riconoscere o riconoscere solo in parte le sue pretese, giudichi essa stessa la presente controversia (art. 212 cpv. 2 CPC)”;*

che anche su questo punto il reclamo si rivela infondato e va pertanto respinto;

che, infine, le allegazioni della reclamante contenute nel suo scritto del 7 settembre 2015 sono tardive e comunque irricevibili, trattandosi di fatti nuovi che avrebbero dovuti essere allegati al­l’udienza di conciliazione (art. 326 cpv. 1 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la CO 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'248.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).