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14.2015.122 • TRAC TI 14.2015.122 Generato dall'IA

Debtor's Late Notification of Pre-existing Debt Settlement Leads to Reversal of Bankruptcy but Imposition of Costs

Numero d'incarto 14.2015.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding debt, which the lower court granted after the debtor failed to appear at the hearing. The debtor subsequently filed an appeal, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy decision, providing payment orders as evidence, which the creditor did not contest and later confirmed informally. The appellate court overturned the bankruptcy decision because the required debt settlement occurred before the lower court's ruling, deeming the appeal timely, but ultimately placed the costs of both proceedings on the debtor due to the late notification of payment, which necessitated the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Debtor's Late Notification of Pre-existing Debt Settlement Leads to Reversal of Bankruptcy but Imposition of Costs: The debtor subsequently filed an appeal, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy decision, providing payment orders as evidence, which the creditor did not contest and later confirmed informally. The appellate court overturned the bankruptcy decision because the required debt settlement occurred before the lower court's ruling, deeming the appeal timely, but ultimately placed the costs of both proceedings on the debtor due to the late notification of payment, which necessitated the legal action.

Parole chiave

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procedura di fallimento spese di mora notificazione della decisione opposizione tardiva quietanza di saldo debito interessi di mora

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 172 n. 3 LEF

This provision is the substantive basis for annulling the bankruptcy because the debt was proven to be extinguished before its opening.

Art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning regarding the admissibility and deadline for the appeal (reclamo), which forms the basis for the ruling on the merits.

Art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the deadline for the appeal (reclamo).

Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify placing the court fees and bankruptcy office costs on the appellant due to the late payment that necessitated judicial action.

Art. 48 LOG

Cited in the preamble to establish the authority of the single judge issuing the decision.

Art. 319 lett. a CPC

Cited as the procedural mechanism allowing the appeal (reclamo) against the lower court's decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.122 · Lugano 11 agosto 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.74 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 29 maggio 2015 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 giugno 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 giugno 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il 29 maggio 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'536.85 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione 22 giugno 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 23 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 24 giugno 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 25 giugno 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il giorno successivo il presidente della Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 25 giugno 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’al­tro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso in esame la reclamante ha allegato di avere pagato alla procedente il capitale del credito posto in esecuzione, di fr.1'536.85, l’8 giugno 2015, e gli interessi e spese specificati dall’escutente, di fr. 413.60, il 23 giugno, allegando le copie ad uso informativo degli ordini di pagamento e la conferma della loro esecuzione. Entro il termine assegnatole, la procedente non ha contestato tali allegazioni, che possono quindi essere ritenute comprovate, tanto più che in data odierna la CO 1 ha confermato informalmente all’UE, con messaggio elettronico, il pagamento integrale del suo credito. Essendo lo stesso avvenuto prima della pronuncia del fallimento, la decisione impugnata va annullata.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria di fallimento, il 26 aprile 2015) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato informare la Pretura, prima dell’emanazione della sentenza di fallimento, che la pendenza era stata saldata. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 23 giugno 2015 dalla Pretura del Distretto di Blenio nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, agenzia di Acquarossa, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. L’eccedenza da essa versata le è restituita ove non sia da compensare con altri crediti del Tribunale.

III. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, agenzia di Acquarossa; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).