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14.2015.12 • TRAC TI 14.2015.12 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled Due to Prior Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2015.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt, resulting in a lower court declaring the debtor bankrupt; however, the appellate court accepted the debtor's timely appeal because the debtor provided documentation proving the underlying execution debt, including interest and costs, had been settled prior to the bankruptcy declaration, thus warranting the annulment of the bankruptcy ruling, while still holding the debtor responsible for the procedural costs due to the late payment that necessitated the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Annulled Due to Prior Debt Settlement: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Parole chiave

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procedura di fallimento quietanza di saldo debito ricorso di annullamento spese di mora opposizione tardiva interessi di mora

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

The court used this article as the main legal ground to annul the bankruptcy because the debt was proven to be extinguished before the bankruptcy order.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning regarding the admissibility and timeliness of the appeal (reclamo).

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal (reclamo).

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as justification for imposing the court costs on the appellant due to their late payment which necessitated the judicial procedure.

art. 48 LOG

Cited in the reasoning as the basis for the Court's composition as a single judge.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning as the basis for the type of remedy available (reclamo).

art. 309 lett. b n. 7 CPC

Cited in the reasoning to establish the appealable nature of the lower court's decision.

art. 48 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee in the first instance.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee in the first instance.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the final section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the final section regarding the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.12 · Lugano 23 gennaio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.4402 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 ottobre 2014 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 gennaio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio fallimenti di Lugano, il 13 ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento

della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'220.00 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 10 dicembre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 15 gennaio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 16 gennaio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 19 gennaio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 16 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso in esame la reclamante ha prodotto un certificato del 19 gennaio 2015 dell’Uffi­cio d’esecuzione di Lugano attestante che l’esecuzione che ha portato al fallimento è stata saldata già il 9 dicembre 2014, ovvero prima dell’apertura del fallimento avvenuta il 16 gennaio 2015, per cui la decisione impugnata va annullata.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria di fallimento, il 29 agosto 2014) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato informare la Pretura, all’udienza del 10 dicembre 2014 o per iscritto, che aveva saldato la pendenza il 9 dicembre. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 15 gennaio 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.4402), nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–; –; – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).