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14.2015.116 • TRAC TI 14.2015.116 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled Upon Post-Declaration Debt Payment

Numero d'incarto 14.2015.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding amount, which the lower court granted, declaring bankruptcy immediately. The debtor appealed, claiming the debt had been settled and providing documentation showing the debt was paid subsequent to the bankruptcy declaration, thereby satisfying the requirement under the relevant execution law. The appellate court reasoned that since the payment extinguished the executed claim, fulfilling one statutory condition for annulment, and the accompanying documentation of the debtor's remaining financial situation made solvency sufficiently plausible, both requirements of the law were met, leading to the annulment of the bankruptcy decision, although the debtor was ordered to pay the court costs due to the late payment necessitating the judicial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Annulled Upon Post-Declaration Debt Payment: The debtor appealed, claiming the debt had been settled and providing documentation showing the debt was paid subsequent to the bankruptcy declaration, thereby satisfying the requirement under the relevant execution law. The appellate court reasoned that since the payment extinguished the executed claim, fulfilling one statutory condition for annulment, and the accompanying documentation of the debtor's remaining financial situation made solvency sufficiently plausible, both requirements of the law were met, leading to the annulment of the bankruptcy decision, although the debtor was ordered to pay the court costs due to the late payment necessitating the judicial proceedings.

Parole chiave

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estinzione del debito annullamento della dichiarazione di fallimento solvibilità finanziaria procedura di annullamento procedura di rivendicazione nel fallimento fallimento personale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

Basis for annulling the bankruptcy declaration because the debt was extinguished.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in connection with imposing court costs on the appellant due to late payment necessitating judicial procedure.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee imposed on the appellant (although the dispositive only mentions the fee itself).

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee imposed on the appellant (although the dispositive only mentions the fee itself).

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.116 · Lugano 16 luglio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2015.292 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 5 maggio 2015 da

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 19 giugno 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, il 5 maggio 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 332.90 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 15 giugno 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 16 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il 22 giugno il presidente della Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il recla­mo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 19 giugno 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 al più presto il 17 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 17 giugno 2015 dall’UE di Mendrisio relativa al versamento di fr. 606.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. C), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 17 giugno 2015) prodotto dalla reclamante (doc. E) dopo avere pagato altre sette esecuzioni si evince che nei suoi confronti erano pendenti solo due esecuzioni (n. __________ e __________) giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, ma che in realtà erano perente come accertato dal­l’UE di Mendrisio il 23 giugno 2015, nonché due altre esecuzioni (n. __________ e __________) sospese da opposizione rispettivamente dal 2011 e dal 2013. Dall’e­­stratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria è nettamente migliorata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anti­­cipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 giugno 2015 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 60.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–; –

; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).