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14.2015.115 • TRAC TI 14.2015.115 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Declaration Rejected for Failure to Timely Prove Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2015.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt of CHF 2,811.05 plus interest and costs, which led to the lower court declaring bankruptcy. The debtor appealed this decision, claiming they had settled the debt and asserting their solvency, but failed to provide documentary proof of full payment or deposit the owed amount by the appeal deadline, as the payment was only made after the deadline expired. The court reasoned that to overturn a bankruptcy declaration on appeal, the debtor must prove via documents that the debt is fully extinguished, deposited, or the creditor withdrew the request, and must also render their solvency plausible within the appeal timeframe; since the debtor failed to meet these strict documentary and temporal requirements, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Declaration Rejected for Failure to Timely Prove Debt Settlement: The debtor appealed this decision, claiming they had settled the debt and asserting their solvency, but failed to provide documentary proof of full payment or deposit the owed amount by the appeal deadline, as the payment was only made after the deadline expired. The court reasoned that to overturn a bankruptcy declaration on appeal, the debtor must prove via documents that the debt is fully extinguished, deposited, or the creditor withdrew the request, and must also render their solvency plausible within the appeal timeframe; since the debtor failed to meet these strict documentary and temporal requirements, the appeal was rejected.

Parole chiave

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credito nel fallimento assemblea dei creditori prova della solvibilità termine di pagamento opposizione tardiva gestione del sinistro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The court analyzed the requirements under this article (extinction of debt, deposit, or withdrawal of request) to decide on the appeal against the bankruptcy decision.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited as the basis for imposing court costs on the losing party in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.115 · Lugano 15 luglio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 febbraio 2015 da

CO 1 (rappr. dalla RA 1) contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 19 giugno 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 giugno 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 12 febbraio 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'811.05 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 6 maggio 2015 l’escussa si è opposta all’istanza manifestando l’intenzione di pagare quanto dovuto nei giorni successivi, mentre l’istante non è comparsa.

C. Statuendo con decisione 8 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 9 giugno 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

23 giugno il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo dopo avere accertato che l’escutente non aveva ritirato l’esecuzione, che il versamento di fr. 3'000.– fatto dall’escussa il 19 giugno non aveva interamente estinto il credito posto in esecuzione e che la disponibilità delle somme indicate dalla reclamante per sostanziare la propria solvibilità non era stata resa verosimile. Il 10 luglio 2015 la reclamante ha comunicato alla Camera di avere pagato l’importo di fr. 1'046.95 chiesto dalla procedente per ritirare la domanda di fallimento e di essere intenzionata “nei prossimi giorni“ a sostanziare meglio la disponibilità delle somme necessarie al suo risanamento. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato all’escutente per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 19 giugno 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 9 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante non ha provato per mezzo di documenti di avere integralmente estinto il debito oggetto dell’e­­secuzione che l’ha condotta al fallimento, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere depositato l’im­­porto dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno risulta dagli atti che quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv.

2 n. 3 LEF). Anzi, dalla sua comunicazione del 10 luglio 2015 si evince che il saldo del credito è stato pagato solo il 10 luglio (doc. G), ossia dopo la

scadenza del termine di reclamo contro la decisione di fallimento (scaduto il 19 giugno 2015, v. sopra consid. 1). Ora, i motivi ostativi al fallimento

devono essere realizzati e sollevati nel termine di ricorso (DTF 136 III 294 segg. consid. 3, 139 III 491 segg. consid. 4). Ne consegue che, già per questo motivo, il fallimento non può essere annullato. D’altronde, anche il requisito della solvibilità (sopra consid. 2.1) non è stato reso verosimile entro il termine di reclamo, non essendo dato di sapere se l’autore (tale __________) della dichiarazione 18 giugno 2015 prodotta dalla reclamante (doc. C) sia a sua

volta solvibile, per tacere del fatto che la garanzia offerta da lui (di complessivi fr. 21'000.–) non copre l’importo totale

delle esecuzioni in corso contro la stessa (pari a oltre fr. 31'000.–). Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento

non dev’essere nuovamente pronunciato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).