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14.2015.10 • TRAC TI 14.2015.10 Generato dall'IA

Appeal of Bankruptcy Declaration Due to Subsequent Debt Payment

Numero d'incarto 14.2015.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision declaring a debtor bankrupt based on an unpaid debt, with the appellant claiming subsequent full payment of the debt that caused the bankruptcy proceedings. The appellate court reviewed the matter under the relevant enforcement law provisions, finding that the appellant satisfied the requirement of proving the debt's extinction by presenting documentation confirming payment was made to the enforcement office after the bankruptcy declaration. Furthermore, the court determined that the appellant's ability to pay off not only the original debt but also all other existing enforcement actions rendered their solvency sufficiently plausible, leading to the annulment of the bankruptcy order while placing the costs of the appeal and the initial proceedings on the debtor due to the tardy payment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento e di quasi tutti gli altri crediti posti in esecuzione. Solvibilità verosimile

Parole chiave

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beni scoperti successivamente credito in esecuzione precetto esecutivo ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione dichiarazione di insolvenza decisione d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

This provision established the ground for annulling the bankruptcy declaration because the debt was extinguished.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule justified placing the judicial procedure costs on the appellant due to the need to initiate proceedings following late payment.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 48 OTLEF for calculating the court fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2015.10 · Lugano 22 gennaio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.1198 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 23 ottobre 2014 da

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 15 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 gennaio 2015 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, il

23 ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'300.00 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 7 gennaio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 12 gennaio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 13 gennaio 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 90.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 gennaio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale con decreto del 16 gennaio 2015. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 15 gennaio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 13 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione della sua banca che conferma di aver dato seguito il 15 gennaio 2015 all’ordine di pagare fr. 203'603.70 sul conto dell’UEF di Bellinzona, il quale ha poi informato la Camera di aver ricevuto e utilizzato tale somma il giorno successivo per saldare, tra altre, l’esecuzione che ha portato al fallimento, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – l’UEF di Bellinzona ha pure confermato di essere riuscito, con la somma ricevuta dalla fallita, a saldare tutte le sue altre esecuzioni tranne due, sospese allo stadio dell’opposizione, e di avere tenuto il saldo a garanzia delle proprie spese. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare ben più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i due requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’UEF di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico dalla reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 gennaio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 90.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 90.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ,; –

; – Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).