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14.2014.95 • TRAC TI 14.2014.95 Generato dall'IA

Claimant v. Debtor (Bankruptcy Declaration Following Appeal Over Statutory Deadline Calculation)

Numero d'incarto 14.2014.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The claimant appealed a lower court's dismissal of a bankruptcy application filed against the debtor for unpaid debt, where the initial dismissal was based on the assumption that the fifteen-month statutory deadline for filing the application (following the execution notice) had elapsed without accounting for the suspension caused by a prior opposition procedure. The appellate court ruled that the lower court erred by not verifying the necessary documentation or providing the claimant an opportunity to produce the decision that rejected the debtor's opposition, which occurred during the statutory suspension period; since the documentation was produced on appeal and confirmed that the fifteen-month deadline, when properly calculated with the suspension for the legal dispute, had been respected, the appeal was granted, and the bankruptcy of the debtor was declared.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 174 LEF, Art. 166 cpv. 2 LEF; Claimant v. Debtor (Bankruptcy Declaration Following Appeal Over Statutory Deadline Calculation): The appellate court ruled that the lower court erred by not verifying the necessary documentation or providing the claimant an opportunity to produce the decision that rejected the debtor's opposition, which occurred during the statutory suspension period; since the documentation was produced on appeal and confirmed that the fifteen-month deadline, when properly calculated with the suspension for the legal dispute, had been respected, the appeal was granted, and the bankruptcy of the debtor was declared.

Parole chiave

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debito insoddisfatto termine legale comminatoria di fallimento graduatoria fallimentare calcolo delle spese interesse moratorio legale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 171 LEF

The court granted the bankruptcy application based on this provision.

art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

The court used this article to rule on the merits of the application itself, as the case was ready for judgment.

art. 169 LEF

Cited in relation to the creditor's responsibility for costs until the suspension of bankruptcy.

art. 68 LEF

Cited regarding the possibility for the Bankruptcy Office to request an advance payment of costs.

art. 52 OTLEF

Cited in relation to imposing costs on the bankruptcy estate (shared with Art. 106 CPC).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in relation to imposing costs on the bankruptcy estate (shared with Art. 106 CPC).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in relation to imposing costs on the bankruptcy estate (shared with Art. 52 and 61 OTLEF).

art. 166 LEF

Cited in relation to the responsibility of the creditor for costs incurred before the publication and summoning of creditors.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.95 · Lugano 1 luglio 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 27 febbraio 2014 da:

RE 1, (patrocinata dall’avv. dott. PA 1) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 30 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, con istanza del 27 febbraio 2014 RE 1 (l’escutente) ha chiesto il fallimento di CO

1 (l’escus­sa) per il mancato pagamento di fr. 13'126.20 oltre interessi del 5% dal 3 ottobre 2011 e spese esecutive.

B. All’udienza

di discussione indetta per il 2 aprile 2014, in seguito rinviata al 9 aprile, è comparso unicamente il rappresentante legale dell’escutente.

C. Statuendo

con decisione 10 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– a carico dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata l’escutente è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2014 per ottenere l’accoglimento dell’istanza e la pronuncia del fallimento della convenuta.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione di fallimento è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’istante l’11 aprile 2014, tenuto conto del fatto che il termine di ricorso è scaduto il terzo giorno feriale dopo la fine delle ferie pasquali (art. 56 n. 2 e 63 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) – ovvero venerdì 2 maggio – in concreto il reclamo è tempestivo e quindi, sotto questo aspetto, ammissibile.

1.2 Giusta l’art. 174 cpv. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Tale facoltà comprende la possibilità di produrre nuovi mezzi di prova compatibili con il carattere sommario della procedura, quindi essenzialmente documenti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 174 LEF). Siccome anteriori alla decisione impugnata, nel caso specifico sono quindi ammissibili i documenti (da B a G) acclusi al reclamo, e segnatamente la decisione del 19 novembre 2013 nella causa __________, con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, accogliendo parzialmente la petizione di RE 1, ha condannato CO 1 a pagarle fr. 13'126.20 oltre interessi al 5% dal 25 giugno 2012 ed entro tali limiti ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta alla nota esecuzione (doc. C).

2. Nella decisione impugnata, richiamato l’art. 166 cpv. 2 LEF che stabilisce un termine di perenzione di 15 mesi per presentare la domanda di fallimento, il Pretore ha implicitamente constatato come tra la notifica del precetto esecutivo (il 27 giugno 2012) e la presentazione della domanda di fallimento (il 27 febbraio 2014) fossero trascorsi più di 15 mesi e ha quindi respinto la domanda di fallimento, ritenendo di non poter verificare la durata della sospensione del termine durante la procedura di rigetto dell’opposizione, dato che l’istante non aveva prodotto la decisione che rigetta l’opposizione.

3. Nel reclamo l’escutente rimprovera al Pretore di non aver considerato che sia la domanda di proseguire l’esecuzione che la comminatoria di fallimento sono state emesse sulla base di una decisione passata in giudicato, nella quale viene riconosciuto il credito vantato dalla stessa nei confronti dell’escussa. Per la reclamante il Pretore avrebbe potuto ottenere tale decisione con una semplice richiesta alla parte istante, al giudice che l’ha emanata o all’Ufficio di esecuzione di Lugano. Evidenziando di avere allegato tale decisione al reclamo, l’istante chiede che sia dichiarato il fallimento della convenuta.

4. In virtù dell’art. 166 cpv. cpv. 1 LEF, decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato. Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale (art. 166 cpv. 2 LEF). Ciò vale anche sia per le azioni di merito sia per le procedure sommarie di rigetto dell’opposizione (Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 16 ad art. 166 LEF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1146). I termini di perenzione dell’art. 166 cpv. 2 LEF ricominciano a decorrere dal momento in cui la decisione che rigetta l’opposizione è esecutiva, ovvero dalla sua notifica ove sia stata emessa in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC; DTF

106 III 51, consid. 3; Hunkeler in: SchKG, Kurzkommentar, 2009, n.

6 ad art. 166 LEF) rispettivamente dal suo passaggio in giudicato qualora, come nella fattispecie, sia stata pronunciata in procedura ordinaria o semplificata, l’appello, contrariamente al reclamo, avendo effetto sospensivo automatico (art. 315 cpv. 1 e 325 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.1).

4.1 Nella fattispecie, tra la notifica del precetto esecutivo alla convenuta, avvenuta il

27 giugno 2012 (doc. B), e la presentazione dell’istanza di fallimento, verificatasi il 27 febbraio 2014, sono trascorsi venti mesi. Il termine di quindici mesi stabilito dall’art. 166 cpv. 2 LEF è tuttavia rimasto sospeso durante la causa a procedura semplificata promossa dalla reclamante il 5 febbraio 2013 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 3, al termine della quale, con sentenza del 19 novembre notificata all’attrice il 21 novembre 2013, il Pretore ha in particolare rigettato l’opposi­zi­one interposta dall’escussa limitatamente a fr. 13'126.30 oltre interessi (v. sopra consid. 1.2). Deducendo i circa dieci mesi e mezzo intercorrenti tra la petizione 5 febbraio 2013 e il passaggio in giudicato della sentenza del

19 novembre 2013 dai venti mesi che separano la notifica del precetto dall’istanza di fallimento, si verifica che il termine di perenzione di 15 mesi è stato ampiamente rispettato, senza che sia necessario stabilire se il termine è rimasto sospeso anche durante la procedura di conciliazione, obbligatoria (art. 197 CPC), iniziata con l’istanza di conciliazione (a una data che non si evince dagli atti) e terminata con il rilascio dell’autorizzazione ad agire (il 12 novembre 2012).

4.2 A futura memoria, è opportuno ricordare che il giudice di fallimento deve accertare d’ufficio il rispetto del termine di perenzione dell’art. 166 cpv. 2 LEF (DTF 106 III 54 consid. 2) e pertanto anche dei fatti rilevanti al riguardo (cfr. art. 255 lett. a CPC). Non vi sono validi motivi per pensare che tale dovere non si estenda anche alle circostanze a favore dell’istante (cfr. DTF 128 III 411 seg. consid. 3.2.1; Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n.

5 ad art. 255 CPC), almeno quando il giudice ne ha conoscenza, ciò che è verosimile nell’ipotesi in esame. Dal fatto che l’ufficio d’ese­cu­zione abbia emesso la comminatoria di fallimento si può infatti dedurre con buona probabilità la preesistenza di una procedura di rigetto dell’opposizione. Ad ogni modo respingere l’istanza senza fissare all’istante un termine per produrre gli atti necessari alla pronuncia del fallimento – compresa un’eventuale decisione che rigetta l’opposizione – è costitutiva di formalismo eccessivo se sussiste il rischio ch’egli non possa più ripresentare la domanda di fallimento prima della perenzione del suo diritto (Nordmann, op. cit., n. 7 ad art. 166; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 11 ad art. 166 LEF). L’interpello dell’istan­te (possibile anche in procedura sommaria: ad es. Hurni, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 56 CPC) è del resto conforme al principio di economia di procedura, nella misura in cui è idoneo a prevenire l’in­oltro di reclami manifestamente fondati come quello in esame.

5. Ciò posto, il Pretore avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza. Essendo la causa matura per il giudizio, la Camera può ad ogni modo statuire essa stessa sull’istanza (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), come peraltro chiede la reclamante. Ora, in assenza di motivi di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento della decisione (art. 173 e 173*a* LEF), l’istanza merita accoglimento (art. 171 LEF). La decisione impugnata va riformata nel senso della pronuncia del fallimento di CO 1. La tassa di giustizia e le ripetibili in ambo le sedi sono poste a carico della massa fallimentare (art. 52, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

1.È pronunciato il fallimento di CO 1, __________, a far tempo da mercoledì 2 luglio 2014 alle ore 10:00.

2.La creditrice è responsabile delle spese fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivo o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 169 LEF). L’Ufficio dei fallimenti di Lugano ne potrà chiedere l’anticipazione (art. 68 LEF).

3.La tassa di giustizia di complessivi fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della massa fallimentare, che rifonderà all’istante fr. 100.– per ripetibili.

II. La tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a carico della massa fallimentare, che rifonderà all’istante fr. 200.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).